Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Art. 347

Durante la procedura di risanamento il debitore deve adoperarsi per ottenere proventi e redditi e presentare regolarmente una relazione all'ufficio competente per il prelievo, di regola l'ufficio d'esecuzione (cpv. 1). In questo l'avamprogetto intende garantire che durante la fase di prelievo i creditori ottengano il più denaro possibile. Anche il diritto tedesco140 e il diritto austriaco141 prevedono doveri analoghi. Le esigenze quanto ai passi del debitore per ottenere proventi e redditi non dovrebbero essere eccessive. I vantaggi che la collettività ricava dalla stabilizzazione finanziaria del debitore grazie alla procedura di risanamento hanno grande importanza. Occorre invece far prova di un'estrema prudenza nel valutare le ipotetiche possibilità di realizzare maggiori pro- venti e ottenere quindi una quota di risanamento potenzialmente più elevata. Un de- bitore disoccupato e annunciato presso un ufficio regionale di collocamento o un de- bitore che fruisce dell'aiuto sociale deve informare regolarmente i relativi servizi su quanto mette in atto per ottenere un reddito. Se sono ritenuti sufficienti da questi uffici i suoi passi devono esserlo anche ai fini della nuova procedura di risanamento. Quindi, l'ufficio d'esecuzione in questi casi non esegue una propria valutazione di quanto messo in atto dal debitore. Vanno evitati doppioni ed eventuali valutazioni contraddi- torie. L'ufficio d'esecuzione – o in casi eccezionali l'ufficio dei fallimenti se la gra- duatoria non è ancora definitiva – può però verificare le informazioni del debitore chiedendo informazioni a titolo di assistenza amministrativa agli uffici e autorità che esaminano le sue attività per ottenere proventi e redditi (cpv. 2).

Per garantire che i creditori ottengano quanto denaro possibile per la durata della pro- cedura di prelievo non ci si limita a generare redditi ma si vogliono anche evitare le spese. Non occorre tuttavia prevedere un obbligo del debitore di evitare debiti inutili perché i creditori già ottengono tutti i fondi che eccedono il minimo vitale esteso (art. 339 lett. a AP-LEF). Se si raggiunge la fase di continuazione dell'esecuzione per nuove obbligazioni contratte dal debitore, la procedura di risanamento viene interrotta (art. 348 lett. c AP-LEF). È quindi superfluo prevedere un obbligo a sé stante di evi- tare spese inutili.

Art. 348

L'ufficio d'esecuzione (o l'ufficio dei fallimenti finché la graduatoria non è definitiva) adegua la quota pignorabile alle nuove circostanze – ad esempio un aumento del red- dito del debitore o maggiori spese per un trattamento medico o un leggero aumento della pigione – aumentando o diminuendo di conseguenza i pagamenti ai creditori. Tuttavia, in caso di sostanziale modifica delle circostanze dopo l'apertura della proce- dura di risanamento, occorre esaminare se la procedura di risanamento può proseguire. Se, per sua colpa, i redditi del debitore diminuiscono al di sotto di quanto previsto nel piano di risanamento o se questi contrae nuove obbligazioni inadeguate, la continua- zione della procedura di risanamento deve essere oggetto di un esame giudiziario ed eventualmente la procedura deve essere interrotta. Invece, se le nuove spese sono ine- vitabili per il debitore e la sua famiglia o servono ad evitare spese future, ad esempio

140 § 295 InsO Deutschland.

141 § 210 Ziff. 1 IO Österreich.