Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
un trattamento dentistico di un figlio o spese adeguate per una formazione supplemen- tare, il pignoramento viene commisurato alle nuove circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF). La ponderazione necessaria tiene sempre conto della finalità della procedura che con- siste nello stabilizzare il debitore e nel reintegrarlo nell'economia.
L'interruzione della procedura di risanamento deve inoltre essere chiesta se l'ufficio d'esecuzione o l'ufficio che esegue il prelievo ritiene manifestamente insufficienti i passi del debitore per ottenere redditi e proventi (lett. b). Per quanto concerne i debi- tori che esercitano un'attività lucrativa è difficile valutare se si può ragionevolmente esigere che realizzino un reddito superiore. Problemi di salute o obblighi familiari possono impedire di aumentare il tasso d'attività o di accettare un posto di lavoro più lontano da casa. Anche i debiti possono ostacolare la ricerca di un impiego. Per questi motivi, l'ufficio d'esecuzione o l'ufficio dei fallimenti deve chiedere al giudice del fallimento di interrompere la procedura di risanamento soltanto in casi chiari. Il cal- colo di un ipotetico reddito ragionevolmente esigibile sarebbe estraneo al sistema della LEF e, visti i loro compiti abituali, non si può pretendere che se ne incarichino gli uffici d'esecuzione o gli uffici dei fallimenti. Nel dubbio la procedura deve essere proseguita e la liberazione dal debito concessa. Il lungo termine preclusivo può fun- gere da filtro, di modo che il beneficio della liberazione dal debito di regola costituisce un'opportunità unica per un nuovo inizio.
I beni prelevati servono esclusivamente a soddisfare i creditori del fallimento. Le nuove esecuzioni per crediti sorti dopo l'apertura della procedura di risanamento sono ammissibili ma, diversamente dal fallimento ordinario (art. 206 cpv. 2 LEF), durante la procedura di risanamento non devono essere proseguite mediante pignoramento perché altrimenti ridurrebbero la quota di rimborso dei creditori. Se un'esecuzione raggiunge la fase della continuazione, la procedura di risanamento va interrotta (lett. c). In questi casi si deve partire dal presupposto che la legittimità della nuova esecu- zione ha potuto essere esaminata, che non si tratta di un debito che avrebbe giustificato un adeguamento della quota pignorabile e che il debitore non poteva procurarsi in altro modo i fondi necessari al rimborso tra l'esigibilità del debito, l'avvio dell'esecu- zione e la richiesta di continuazione. Dal debitore ci si attende che possa impiegare il suo minimo vitale per pagare piccoli importi. Il fatto che un'esecuzione raggiunga la fase di continuazione è un chiaro indizio di nuovo debito problematico che rischia di essere soltanto la «la punta dell’iceberg». A prescindere da un'esecuzione per un nuovo debito sorto dopo l'apertura della procedura di risanamento, l'ufficio d'esecu- zione deve poter chiedere l'interruzione di detta procedura anche quando apprende in altro modo di un nuovo debito che verosimilmente farebbe ostacolo alla concessione della liberazione dal debito residuo. Ciò può anche avvenire su indicazione di un cre- ditore. Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di risanamento se le condizioni dell'articolo 349 capoverso 3 AP-LEF non sono verosimilmente più adempiute (cpv. 2). Se interrotta la procedura di risanamento è conclusa come una procedura fallimentare ordinaria (art. 344 cpv. 2 AP-LEF) senza concessione al debi- tore della liberazione dal debito residuo.
Art. 349
Alla fine dei quattro anni di prelievo (art. 346 cpv. 4 AP-LEF), il servizio competente per il prelievo, di regola l'ufficio d'esecuzione, compila lo stato di ripartizione e un