Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

rapporto sullo svolgimento del prelievo e sul debito residuo e li invia ai creditori per parere (cpv. 1). Per poter concludere la procedura è pure necessario che la graduatoria sia divenuta definitiva. Di regola, ciò avviene molto prima della fine della fase qua- driennale di prelievo. La legge deve tuttavia prevedere la possibilità di un'azione di contestazione della graduatoria che si protrae a lungo a causa dell'esaurimento delle vie di ricorso.

Con l'invito a dare il loro parere i creditori hanno una nuova opportunità di formulare eventuali obiezioni alla liberazione dal debito residuo, ad esempio per una violazione degli obblighi di informare e collaborare. In seguito, l'ufficio d'esecuzione trasmette al giudice del fallimento la graduatoria, il rapporto sullo svolgimento del prelievo e i pareri dei creditori riguardo alla conclusione della procedura e per decisione sulla li- berazione dal debito residuo (cpv. 2).

Il giudice pronuncia la liberazione dal debito residuo se il debitore ha adempiuto i suoi obblighi d'informare, di mettere a disposizione e di riferire (cpv. 3 lett. a; art. 341 cpv. 2 AP-LEF), i suoi passi per ottenere proventi e redditi non sono stati manifesta- mente insufficienti (cpv. 3 lett. b), non è stato condannato per delitti o crimini nel fal- limento o nell'esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 del CP e alcun sif- fatto procedimento penale è pendente contro di lui (cpv. 3 lett. c) e non sono sorti nuovi crediti che non è in grado di soddisfare tempestivamente con i suoi mezzi (cpv. 3 lett. d). Se un debitore si rindebita immediatamente, la procedura di risanamento non ha raggiunto il suo scopo. Il giudice indica i crediti della graduatoria fatti salvi dalla liberazione dal debito residuo secondo l'articolo 350a (cpv. 4). Per gli importi di questi crediti che rimangono scoperti, l'ufficio dei fallimenti rilascia un attestato di carenza di beni (art. 350a cpv. 2 AP-LEF).

Se la liberazione dal debito residuo è rifiutata si applicano le regole sull'interruzione della procedura di risanamento (art. 344 cpv. 2), in altri termini la procedura si con- clude come una procedura fallimentare ordinaria (cpv. 5).

La decisione di chiusura del giudice del fallimento può essere impugnata come la de- cisione di apertura della procedura (cpv. 6; cfr. art. 174 cpv. 1 e 3 LEF). Per il resto, la chiusura della procedura di risanamento è retta dalle disposizioni sulla procedura fallimentare ordinaria (cpv. 6; art. 268 e 269 LEF). Ciò significa segnatamente che l'ufficio dei fallimenti pubblica la chiusura della procedura (art. 268 cpv. 4 LEF) come la sua apertura (art. 341 cpv. 3 AP-LEF) e che i beni scoperti in seguito e gli importi depositati che divengono disponibili sono realizzati e distribuiti ai creditori secondo il loro rango (art. 269 LEF).

Art. 350

La liberazione dal debito comprende – con poche eccezioni (cfr. art. 350a AP-LEF) – tutti i crediti sorti prima dell'apertura della procedura di risanamento, ossia i crediti del fallimento. Comprende anche tutti crediti per i quali in passato è stato emesso un attestato di carenza di beni. Sono inoltre compresi i crediti sotto condizione sospen- siva; tuttavia il creditore non può percepire il riparto che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempiuta la condizione (art. 210 cpv. 1 LEF).