Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
previste anche negli ordinamenti giuridici stranieri esaminati che a volte vanno per- fino oltre147. La presente eccezione non sarà quasi mai applicata. Infatti, la pena pe- cuniaria che non viene pagata entro un termine da uno a sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 35 cpv. 1 CP) e non può essere eseguita in via esecutiva è trasformata in una pena detentiva (art. 36 cpv. 1 e 106 cpv. 2 e 5 CP); il suddetto termine può essere prorogato soltanto in singoli casi (art. 35 cpv. 1 CP). Esiste inoltre la possibilità di eseguire la pena sotto forma di lavoro di utilità pubblica (art. 79a CP).
Crediti di riparazione (cpv. 1 lett. b)
Anche i crediti di riparazione (cpv. 1 lett. b) sono esclusi dalla liberazione del debito poiché perseguono un fine di riparazione. Non si può pretendere che i creditori ai quali è stata promessa una riparazione rinuncino a una parte del loro credito a favore del debitore.
Contributi di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia (cpv. 1
lett. c)
Tenuto conto della situazione privilegiata dei contributi di mantenimento e d'assi- stenza in virtù del diritto di famiglia nell'intero diritto dell'esecuzione e del fallimento, anche tali contributi vanno esclusi dalla liberazione del debito (cpv. 1 lett. c). Va pe- raltro rammentato che è passibile di pena chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo (art. 217 CP). Tali contributi sono privilegiati in tutto l'ordinamento giuridico.
In caso di ristrettezze economiche il minimo vitale del debitore ai sensi del diritto dell'esecuzione è determinante per calcolare i contributi di mantenimento tenendo conto della capacità economica del debitore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale al debitore del mantenimento va sempre lasciato almeno il minimo vitale del diritto dell'esecuzione148. L'intangibilità del minimo vitale ha spesso per conseguenza di far sopportare unilateralmente ai creditori del mantenimento l'importo mancante; tali creditori a loro volta non riescono a raggiungere il minimo vitale e devono ricor- rere all'aiuto sociale. Questa situazione è criticata dal Tribunale federale e da una parte della dottrina149. Se il contributo di mantenimento fissato non viene pagato, lo Stato presta assistenza nell'ambito dell'assistenza in materia di alimenti che consiste in due strumenti: l'anticipo degli alimenti e l'aiuto all'incasso. L'anticipo degli alimenti è di
147 Rapporto del Consiglio federale «Sanierungsverfahren für Privatpersonen» (procedura di risanamento per privati; documento disponibile soltanto in tedesco e francese) del
9 marzo 2018, n. 4.
148 DTF 137 III 59 consid. 4.2.1. seg. con ulteriori rimandi.
149 DTF 135 III 66 consid. 8 segg. con ulteriori rimandi; cfr. Messaggio del 29 novembre 2013 concernente una modifica del Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio), FF 2014 489 n. 1.4. e i dibattiti parlamentari in Boll. Uff. 2014 N 1225 segg.; Boll. Uff. 2014 S 1119 segg.; parere del Consiglio federale del 4.11.2020 sul postulato 20.3971 Analisi delle possibilità di ripartizione dell'ammanco, disponibile all'indirizzo: www. parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 20.3971.