Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
La liberazione dal credito residuo comprende anche le spese della procedura di risa- namento, nella misura in cui non sono coperte nel momento della liberazione dal de- bito residuo (cpv. 2). Un debitore che ha svolto con successo la procedura di risana- mento non dovrebbe essere immediatamente gravato da nuovi debiti.
I crediti di cui il debitore è liberato non si estinguono ma diventano obbligazioni na- turali (cpv. 3) che possono ancora essere adempiute anche se la loro esecuzione non può essere imposta. Se il debitore paga un credito compreso nella liberazione dal de- bito, non sarebbe giustificato considerare che il creditore si sia indebitamente arric- chito. In Germania142 e Austria143 vigono normative analoghe. Il debitore può opporre la liberazione dal debito in via d'eccezione e, nella procedura d'esecuzione, facendo opposizione.
I diritti dei creditori contro i coobbligati come condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore non sono pregiudicati dalla liberazione dal debito (cpv. 4); viene ripresa la regola del diritto del concordato per i creditori che non hanno accettato al concordato (art. 303 cpv. 1 LEF). Questa regola è opportuna nella normativa legale sulla procedura di risanamento in cui l'adesione del creditore non è necessaria. Per evitare che la liberazione dal debito divenga obsoleta, il debitore è tuttavia liberato nei confronti dei condebitori, fideiussori e altri obbligati in via di regresso nello stesso modo che nei confronti dei creditori. Una normativa analoga è presente anche nei diritti tedesco144 e austriaco145. Anche i crediti garantiti da pegno rientrano nella libe- razione dal debito, sempre che il diritto preferenziale del creditore pignoratizio alla somma ricavata dalla realizzazione dell'oggetto del pegno non è ancora stato soddi- sfatto (art. 198 LEF).
Su richiesta i creditori ricevono a fini probatori un attestato che indica l'importo perso sui loro crediti (cpv. 5). Non si tratta di un attestato di carenza di beni.
Art. 350a
Per motivi di politica giuridica alcune categorie di crediti sono fatte salve dalla libe- razione dal debito146.
Multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative finanziarie sempreché abbiano
uno scopo penale (cpv. 1 lett. a)
Dalla liberazione dal debito sono escluse le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative finanziarie sempreché abbiano uno scopo penale (cpv. 1 lett. a). Que- ste sanzioni hanno uno scopo penale che non deve essere compromesso con una nuova normativa del diritto in materia d'esecuzione e fallimenti. Eccezioni analoghe sono
142 § 301 par. 3 della legge tedesca sull'insolvenza (InsO Deutschland).
143 § 214 par. 3 della legge austriaca sull'insolvenza (IO Österreich).
144 § 301 par. 2 della legge tedesca sull'insolvenza (InsO Deutschland).
145 § 214 par. 2 della legge austriaca sull'insolvenza (IO Österreich).
146 Cfr. n. 3.1.3.4.