Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Crediti per la restituzione di prestazioni dell'aiuto sociale (cpv. 1 lett. d)

Anche i crediti per la restituzione di prestazioni dell'aiuto sociale (cpv. 1 lett. d) sono esclusi dalla liberazione del debito. La restituzione di queste prestazioni è disciplinata dal diritto cantonale. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS) ha formulato raccomandazioni in proposito sotto forma di linee guida155. Si distingue tra restituzione di prestazioni legittimamente o indebitamente percepite. Queste ultime devono essere integralmente restituite mentre quelle legittimamente percepite devono essere rimborsate soltanto quando le circostanze sono favorevoli, per esempio se il debitore riceve improvvisamente dei beni. Secondo le linee guida, se l'aiuto sociale è stato percepito in modo legittimo, si rinuncia a chiederne la resti- tuzione con il reddito di un'attività lucrativa per non pregiudicare l'obiettivo dell'aiuto sociale che vuole consentire al beneficiario di raggiungere l'indipendenza economica. Nei casi in cui le legislazioni cantonali prevedono il rimborso con il reddito dell'atti- vità lucrativa, va concesso un limite di reddito generoso e la durata del rimborso nel tempo deve essere limitata. Anche quando le circostanze sono favorevoli perché il debitore riceve improvvisamente dei beni, un dato importo deve essere esente da re- stituzione (franchigia). Nel suo rapporto del 2018 sull'attuazione delle linee guida nei Cantoni e nei Comuni (Monitoraggio CSIAS), la CSIAS ha constatato che 20 Cantoni seguono le sue raccomandazioni per il calcolo del credito di restituzione con il reddito di un'attività lucrativa156. Già attualmente nella maggioranza dei Cantoni la restitu- zione dell'aiuto sociale legittimamente percepito è di fatto escluso. Le franchigie rac- comandate dalle linee guida nel caso in cui il debitore riceve improvvisamente dei beni sono concesse da 18 Cantoni. Due Cantoni si orientano in base agli importi pre- visti per le prestazioni complementari AVS/AI, le franchigie di cinque Cantoni erano inferiori a quelle delle linee guida CSIAS e quelle di un Cantone più elevate. Secondo il Consiglio federale sarebbe inadeguato sovrapporre nuove normative della LEF a queste decisioni di politica sociale dei Cantoni basate su leggi speciali. Nell'ambito dell'emanazione delle loro regole, i Cantoni devono già tenere conto del fine dell'in- dipendenza economica. Chiedere il rimborso di un credito destabilizzando il debitore avrebbe conseguenze negative sul bilancio dei Cantoni e non è quindi nel loro inte- resse. Le ponderazioni di interesse a tale riguardo già effettuate dai Cantoni non vanno sostituite con una normativa di diritto federale nella LEF dal fine analogo. I crediti di restituzione basati sul diritto dell'aiuto sociale sono pertanto esclusi dalla liberazione dal debito.

Un'eccezione è tuttavia prevista per gli anticipi dei contributi di mantenimento o d’as- sistenza in virtù del diritto di famiglia. Di regola tali anticipi costituiscono una forma di aiuto sociale e in quanto tali sono soggetti (fatte salve speciali disposizioni canto- nali) alle medesime regole cantonali sulla restituzione. Se nella procedura di risana- mento tali anticipi fossero trattati come le altre domande di rimborso delle prestazioni sociali, la collettività pubblica non potrebbe più far valere i crediti nei confronti dei debitori del mantenimento (cvp. 1 lett. c) mentre resterebbero dovuti i crediti di resti- tuzione nei confronti dei creditori del mantenimento. Ciò sarebbe fonte di un nuovo

155 Direttive CSIAS (versione del 01.01.2021), disponibile all'indirizzo: <rl.skos.ch>, E. 2.1.

156 CSIAS, Monitoring Sozialhilfe 2018, pag. 9 seg. (documento disponibile soltanto in tedesco e francese), disponibile all'indirizzo: <https://skos.ch/publikationen/monitoring-sozialhilfe>.