Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine
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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
svantaggio per il creditore del mantenimento nei confronti del debitore che contraste- rebbe con quanto messo in atto per migliorare la posizione del creditore del manteni- mento157. Per la restituzione di anticipi di contributi di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia deve quindi essere prevista un'eccezione all'eccezione: i relativi crediti dell'ente pubblico nei confronti del creditore del mantenimento sog- giacciono alla liberazione dal debito.
Prestazioni delle assicurazioni sociali indebitamente percepite (cpv. 1 lett. e)
Infine sono esclusi dalla liberazione dal debito anche i crediti di restituzione delle prestazioni delle assicurazioni sociali indebitamente percepite (cpv. 1 lett. e). Si tratta ad esempio di prestazioni dell'assicurazione contro l'invalidità o delle casse di com- pensazione. Le conseguenze dell'indebito ottenimento di prestazioni statali devono continuare a essere disciplinate indipendentemente dalla liberazione dal debito nella LEF. La prescrizione e la perenzione dei relativi crediti obbediscono pertanto a regole particolari. Quindi i crediti di restituzione di prestazioni indebitamente percepite delle assicurazioni sociali della Confederazione si estinguono in tre anni dal momento in cui l'istituto di assicurazione ne ha preso conoscenza ma al più tardi in cinque anni dal pagamento della singola prestazione (art. 25 cpv. 2 LPGA158). L'esecuzione di un cre- dito di restituzione definitivo è di regola soggetta a un termine di perenzione di cinque anni (art. 16 cpv. 2 LAVS159).160 La perenzione dei relativi crediti è definitiva, ra- gione per cui tali crediti durerebbero più a lungo della procedura di risanamento sol- tanto in casi eccezionali. Anche nei casi di rigore si può rinunciare al rimborso (art. 25 cpv. 1 LPGA). Il Consiglio federale rinuncia pertanto a prevedere nella LEF una nor- mativa speciale per questi crediti.
Effetti (cpv. 2)
Per l'ammontare rimasto scoperto dei crediti esclusi dalla liberazione dal debito resi- duo è rilasciato un attestato di carenza di beni secondo gli articoli 265–265b LEF (cpv. 2). Quindi, come nel fallimento su istanza del debitore nel diritto vigente (art. 191 LEF), il debitore può opporre a una nuova esecuzione riguardante questi cre- diti l'eccezione di non ritorno a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 e 265a LEF). Diviene così possibile stabilizzare dal punto di vista economico anche i debitori di crediti esclusi dalla liberazione del debito. L'attestato di carenza di beni non ha né un effetto di novazione né crea un motivo di rimborso autonomo161. Ai crediti la cui estinzione è retta da prescrizioni di diritto pubblico non si applica il termine di prescrizione di venti anni di cui all'articolo 149a capoverso 1 (cfr. art. 16 cpv. 2 LAVS).
157 Cfr. commenti all'art. 350a cpv. 1 n. 3 AP-LEF.
158 RS 830.1
159 RS 831.10
160 Cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.456/2004 del 15 giugno 2005 sull'applicazione per analogia di tale disposizione in altri rami delle assicurazioni sociali, inoltre DTF 117 V
208 e BSK ATSG-DORMANN, Art. 25 n. 51.
161 BSK SchKG-II HUBER/SOGO, Art. 265 n. 8.