Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 65 pagine

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Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Disposizione transitoria

Cpv. 1

Le nuove disposizioni sulla procedura concordataria semplificata non possono essere applicate senz'altro alle procedure concordatarie in corso. Pertanto una disposizione transitoria prevede che in questi casi continua ad applicarsi il diritto anteriore, come era stato previsto per l'ultima revisione del diritto del concordato162.

La procedura di fallimento per persone fisiche sotto forma di procedura di risanamento è un tipo di fallimento nuovo che può essere chiesto anche mentre è in corso la pro- cedura di fallimento ordinaria secondo gli articoli 190–270 LEF (art. 337 cpv. 4 AP-LEF). A tale riguardo non si pongono problemi di diritto transitorio.

Cpv. 2

Gli effetti della liberazione dal debito residuo introdotta dall'avamprogetto corrispon- dono a quelli della prescrizione (art. 350 cpv. 3 AP-LEF). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, in via di principio la prescrizione è un istituto di diritto materiale e non di diritto di procedura163. Alle disposizioni di diritto materiale si ap- plica il principio di non retroattività delle nuove disposizioni a fattispecie concluse (art. 1 segg. tit. fin. CC). Le fattispecie che comprendono fatti retti dal diritto anteriore e fatti retti dal nuovo diritto sono tuttavia difficili da classificare164. Una disposizione transitoria vuole pertanto precisare che la liberazione dal debito residuo comprende tutti i crediti, anche quelli che esistono da lungo tempo. Ciò corrisponde alla regola che si applicherebbe a ogni nuovo caso di prescrizione o di perenzione (art. 49 cpv. 3 tit. fin. CC)165. L'applicazione della revisione ai crediti esistenti è nell'interesse pub- blico (art. 2 cpv. 1 tit. fin. CC), altrimenti potrebbero volerci decenni per ottenere l'ef- fetto auspicato.

4.2 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)166

Art. 69e cpv. 2 secondo periodo

Con l'adozione della procedura concordataria semplificata per le persone non soggette all'esecuzione in via di fallimento si vuole eliminare un ulteriore ostacolo che nel di- ritto federale impedisce in parte il risanamento. Il principio della legalità non permette di rinunciare a tributi pubblici senza base legale. Attualmente non esiste una base le- gale che permette di rinunciare al canone radiotelevisivo e di accettare un concordato. Secondo le esperienze del gruppo d'esperti, dell'UFCOM e dell'organo di riscossione

162 RU 2013 4111; FF 2010 5667

163 DTF 144 II 273 consid. 2.2.4.

164 Cfr. BSK ZGB II-VISCHER, Art. 1 SchlT ZGB n. 5 segg.

165 BSK ZGB II-DÄPPEN, Art. 49 SchlT ZGB n. 10 con rimando alla DTF 144 II 273 consid. 2.2.8. e 2.2.10.

166 RS 784.40