Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 43 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Procedura di risanamento per persone fisi-

che

per indurre i debitori a coprire almeno le spese e ciò costituisce anche una disparità di tratta- mento rispetto alla procedura concordataria. Un Cantone226 ritiene che spese troppo basse renderebbero troppo attrattiva la liberazione dal debito residuo. Per 3 partecipanti227 occorre chiedersi se sia possibile il risanamento di un debitore che non è mai stato in grado di versare una minima anticipazione delle spese.

6.2.5 Determinazione della situazione patrimoniale; avviso ai creditori; amministrazione della massa (art. 341 AP-LEF)

Un Cantone228 auspica che il capoverso 3 sia riformulato affinché sia chiaro che si tratta di un’unica pubblicazione: «Das Konkursamt macht die Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit dem Schuldenruf nach Art. 232-234 öffentlich» (l’ufficio dei fallimenti pubblica l’apertura della procedura di risanamento con la grida e la convocazione dei creditori secondo gli articoli 232- 234).

Il rimando alla procedura sommaria nel capoverso 4 va precisato (rimando all’art. 231 cpv. 3 e non all’intero articolo)229.

Un Cantone230 chiede che al capoverso 5, al posto di beni prelevati, si parli di beni da prele- vare. Per 4 partecipanti231 non è chiaro perché il pignoramento deve essere «eseguito»: una vera e propria esecuzione del pignoramento secondo gli articoli 89–112 LEF è inutile e com- plicata; le somme prelevate devono invece rientrare nella massa fallimentare. Numerose tappe dell’esecuzione del pignoramento sono superflue, sono necessari soltanto l’avviso ai debitori del reddito, per analogia con l’articolo 99 LEF, e una semplice decisione riguardante il minimo vitale, applicando per analogia gli articoli 89–97 LEF. Nemmeno i restanti riferimenti alla procedura di pignoramento sono necessari. Altri partecipanti232 sostengono, invece, che per le misure di cui al capoverso 5 deve essere competente l’ufficio di esecuzione (per il resto

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6.2.6 Verificazione dei crediti. Graduatoria dei creditori (art. 342 AP-LEF)

Se la responsabilità della procedura resta presso un unico ufficio, 4 partecipanti233 suggeri- scono che siano ammesse insinuazioni di crediti fino alla chiusura della procedura. Un Can- tone234 ritiene sufficiente un rimando all’articolo 251 LEF.

6.2.7 Piano di risanamento (art. 343 AP-LEF)

Alcuni partecipanti235 fanno notare che lo scopo del piano di risanamento non è sufficiente- mente chiaro, pertanto occorre valutare se si può rinunciare a questo strumento. Un Can- tone236 sostiene che la formazione di un piano di risanamento non rientra nelle competenze

226 SH (pag. 3).

227 GR (pag. 7); CEFS (pag. 4), ASM (pag. 4).

228 ZG (pag. 6).

229 VD (pag. 4).

230 ZH (pag. 8).

231 BS (pag. 5), GR (pag. 7), ZH (pag. 8); CEFS (pag. 6).

232 UCS (pag. 3); ASM (pag. 5).

233 BS (pag. 5), GL (pag. 2), GR (pag. 8); CEFS (pag. 6).

234 GR (pag. 8).

235 VD (pag. 4 seg.); CSP (pag. 7), GDS (pag. 3 seg.), Lega Polmonare Svizzera (pag. 3).

236 AI (pag. 1).