Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/97: Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) · 43 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Procedura di risanamento per persone fisi-

che

all’autorità che dirige la procedura per impedire che sia interrotta per crediti di minima impor- tanza301. Poiché il credito può essere rimborsato fino al momento dell’esecuzione del pignora- mento, 1 Cantone302 suggerisce la formulazione «…eine Pfändung vollzogen werden mus- ste» (deve essere stato eseguito un pignoramento) per la disposizione. D’altro lato, invece, si sostiene che non è possibile eseguire un pignoramento per un nuovo debito, poiché i beni pi- gnorabili sono già stati prelevati per i creditori della procedura di risanamento. È quindi cor- retto concentrarsi sulla presentazione di una domanda di continuazione303. Secondo 1 parte- cipante304 manca un motivo per interrompere la nuova procedura di fallimento. Due parteci- panti305 credono che la formulazione «…ha avuto notizia in altro modo di nuove obbligazioni scoperte...» sia troppo vaga e auspicano che sia cancellata a salvaguardia della certezza del diritto. Per maggiore chiarezza sulle spese d’assistenza sociale occorse durante la procedura si veda il commento all’articolo 337 capoverso 3 lettera c AP-LEF (n. 6.2.1).

Capoverso 2: due Cantoni306 auspicano spiegazioni sul trattamento degli importi prelevati e delle spese scoperte in una successiva procedura di fallimento o in caso di sospensione della stessa.

6.2.13 Conclusione della procedura di risanamento (art. 349 AP-LEF)

In generale, 1 Cantone307 ritiene che la soluzione proposta implichi che la procedura resti pendente per quattro anni dinanzi ai giudici, il che comporta un onere amministrativo supple- mentare ed è inaccettabile.

Capoverso 1: secondo un Cantone308 lo stato di ripartizione e il rapporto sullo svolgimento del prelievo inviato ai creditori devono essere compilati dall’ufficio dei fallimenti in qualità di autorità che dirige la procedura. Sulla valutazione dei passi del debitore per ottenere proventi e redditi, vedasi i commenti all’articolo 347 (n. 6.2.11).

Capoverso 2: un altro Cantone ritiene necessario chiarire il peso da conferire ai pareri dei creditori e i criteri di cui tenere conto per impedire un vero e proprio diritto di veto309.

Capoverso 3: vedasi i commenti all’articolo 348 capoverso 1 che riguardano anche il pre- sente capoverso (v. n. 6.2.12). I motivi per l’interruzione della procedura e per il rifiuto della liberazione dal debito residuo devono essere meglio coordinati. Un’organizzazione310 chiede che la liberazione dal debito residuo sia rifiutata anche nel caso in cui i proventi e i redditi ri- sultino molto inferiori a quanto indicato nel piano di risanamento. Un Cantone311 chiede che nella versione francese l’espressione «créances» (crediti) sia sostituita con «dettes» (esecu- zione).

301 KdSZ (pag. 18).

302 NW (pag. 2).

303 VD (pag. 5).

304 CEFS (pag. 7).

305 NW (pag. 2); CEFS (pag. 7).

306 GR (pag. 9 seg.), ZH (pag. 12).

307 LU (pag. 4).

308 JU (pag. 3).

309 VD (pag. 6).

310 SPA (pag. 8).

311 VD (pag. 6).