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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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paragrafo. In caso di dichiarazione, gli altri Stati contraenti non sono tenuti ad applicare la presente convenzione a quella materia particolare nella misura in cui sussistano incompatibilità, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione.
6. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme di un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della presente convenzione, adottate prima o dopo la presente convenzione:
a) qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è uno Stato membro dell'organizzazione regionale di integrazione economica;
b) per quanto concerne il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni tra Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
Articolo 28 Dichiarazione concernente gli ordinamenti giuridici non unificati
1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto della presente convenzione, vigono ordinamenti giuridici diversi possono dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.
2. La dichiarazione è notificata al depositario e indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica la presente convenzione.
3. In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, la convenzione si applica all'intero territorio dello Stato.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 29 Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla presente