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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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g) la decisione è in contrasto con una decisione precedente resa in un altro Stato in una controversia tra le stesse parti avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, purché la decisione precedente soddisfi i requisiti di riconoscimento prescritti dallo Stato richiesto.
Articolo 10 Questioni preliminari
1. Le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto materie escluse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 21 non sono riconosciute o eseguite in conformità della presente convenzione.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui questa si basa su una decisione relativa a una questione preliminare concernente una materia esclusa a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.
3. Tuttavia, qualora la decisione sulla questione preliminare riguardi la validità di un diritto di proprietà intellettuale diverso dal diritto d’autore o da un diritto connesso, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione possono essere negati o differiti ai sensi del paragrafo precedente soltanto se:
a) la decisione sulla questione preliminare è in contrasto con una decisione o un provvedimento di un'autorità competente resi in quella materia nello Stato ai sensi della cui legge è sorto il diritto di proprietà intellettuale; oppure se
b) in quello Stato è pendente un procedimento sulla validità del diritto di proprietà intellettuale.
4. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisione si basa su una decisione relativa a una questione preliminare riguardante una materia esclusa ai sensi di una dichiarazione formulata dallo Stato richiesto in virtù dell'articolo 21.
Articolo 11 Risarcimento del danno
1. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione possono essere negati se e nella misura in cui la decisone riconosce un risarcimento, anche di carattere esemplare o punitivo, che non indennizza una parte per una perdita o un danno effettivamente subiti.
2. Il giudice richiesto tiene in considerazione se e in quale misura il risarcimento concesso dal giudice di origine serve a coprire i costi e le spese del procedimento.
Articolo 12 Transazioni giudiziarie
Le transazioni giudiziarie approvate dal giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo o concluse dinanzi a tale giudice nel corso di un procedimento, che hanno la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine, sono eseguite ai sensi della presente convenzione allo stesso modo di una decisione.
Articolo 13 Documenti da presentare