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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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b) ogni riferimento alla residenza in uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla residenza nell'unità territoriale pertinente;
c) ogni riferimento al giudice o ai giudici di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento al giudice o ai giudici dell'unità territoriale pertinente;
d) ogni riferimento alla connessione con uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla connessione con l'unità territoriale pertinente.
2. In deroga al paragrafo precedente, uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto ad applicare la presente convenzione alle fattispecie che riguardano esclusivamente le unità territoriali diverse.
3. Il giudice di un'unità territoriale di uno Stato contraente costituito da due o più unità territoriali diverse nelle quali vigono ordinamenti giuridici diversi non è tenuto a riconoscere o eseguire una decisione resa in un altro Stato contraente per il solo motivo che la decisione è stata riconosciuta o eseguita in un'altra unità territoriale del medesimo Stato contraente ai sensi della presente convenzione.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Articolo 26 Rapporto con altri strumenti internazionali
1. La presente convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo compatibile con gli altri trattati in vigore per gli Stati contraenti, conclusi prima o dopo la presente convenzione.
2. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente convenzione, qualora nessuna delle parti risieda in uno Stato contraente che non è parte del trattato.
3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima dell'entrata in vigore della presente convenzione in quello Stato contraente, qualora l'applicazione della presente convenzione sia incompatibile con gli obblighi di tale Stato nei confronti di uno Stato non contraente. Il presente paragrafo si applica anche ai trattati che rivedono o sostituiscono un trattato concluso prima dell'entrata in vigore della presente convenzione in tale Stato contraente, salvo che la revisione o la sostituzione crei nuove incompatibilità con la presente convenzione.
4. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato concluso prima o dopo la presente convenzione per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione resa da un giudice di uno Stato contraente che è parte di quel trattato. Tuttavia la decisione non può essere riconosciuta o eseguita in misura minore rispetto a quanto disposto dalla presente convenzione.
5. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione, da parte di uno Stato contraente, di un trattato che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in una materia specifica, anche se è stato concluso dopo la presente convenzione e se tutti gli Stati interessati sono parti della presente convenzione. Questo paragrafo si applica solo se lo Stato contraente ha formulato una dichiarazione relativa al trattato ai sensi di questo