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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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1. La parte che richiede il riconoscimento o l'esecuzione deve presentare:
a) una copia integrale e autentica della decisione;
b) l'accordo di scelta del foro esclusivo, una sua copia autentica o altra prova della sua esistenza;
c) se la decisione è stata resa in contumacia, l'originale o una copia autentica di un documento attestante che l'atto introduttivo del procedimento o un atto equivalente è stato notificato alla parte contumace;
d) qualunque documento idoneo a provare l'efficacia o, se del caso, l'esecutorietà della decisione nello Stato di origine;
e) nel caso previsto dall'articolo 12, un certificato di un giudice dello Stato di origine attestante che la transazione giudiziaria ha, in tutto o in parte, la stessa efficacia esecutiva di una decisione nello Stato di origine.
2. Il giudice richiesto, se il contenuto della decisione non gli permette di verificare il rispetto dei requisiti del presente capo, può richiedere ogni documento necessario.
3. La domanda di riconoscimento o di esecuzione può essere accompagnata da un documento, rilasciato da un giudice (o un cancelliere) dello Stato di origine, nella forma raccomandata e pubblicata dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
4. I documenti di cui al presente articolo redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato richiesto devono essere corredati di una traduzione autentica in una lingua ufficiale, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge di tale Stato.
Articolo 14 Procedura
Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla presente convenzione. Il giudice richiesto deve agire rapidamente.
Articolo 15 Separabilità
Sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di una parte separabile di una decisione se è richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di quella parte o se solo parte della decisione può essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione.
CAPO IV – CLAUSOLE GENERALI
Articolo 16 Disposizioni transitorie
1. La presente convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti dello Stato del giudice prescelto.