Progetto
Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
a) per "accordo di scelta del foro esclusivo" si intende un accordo avente i requisiti di cui alla lettera c) concluso tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice;
b) salvo espressa disposizione contraria delle parti, l'accordo di scelta del foro che designa i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente si considera esclusivo;
c) l'accordo di scelta del foro esclusivo deve essere concluso o documentato:
i) per iscritto, o
ii) con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento;
d) l'accordo di scelta del foro esclusivo inserito in un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità dell'accordo non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.
Articolo 4 Altre definizioni
1. Ai sensi della presente convenzione, per "decisione" si intende qualsiasi decisione giudiziaria nel merito a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio sentenza o ordinanza, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del giudice (incluso il cancelliere), purché si riferisca a una decisione nel merito che possa essere riconosciuta o eseguita ai sensi della presente convenzione. I provvedimenti cautelari non sono considerati decisioni.
2. Ai fini della presente convenzione, un soggetto diverso da una persona fisica si considera residente nello Stato:
a) della sua sede statutaria;
b) secondo la cui legge è stato costituito;
a) della sua amministrazione centrale; oppure
d) del suo centro d'attività principale.
CAPO II – COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Articolo 5 Competenza giurisdizionale del giudice prescelto
1. Il giudice o i giudici di uno Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti a conoscere delle controversie cui si applica l'accordo, salvo che questo sia nullo secondo la legge di tale Stato.