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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine

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b) negli altri Stati contraenti, qualora un accordo di scelta del foro esclusivo designi i giudici, o uno o più giudici specifici, dello Stato che ha formulato la dichiarazione.

Articolo 22 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi

1. Uno Stato contraente può dichiarare che i propri giudici riconosceranno ed eseguiranno le decisioni rese dai giudici di altri Stati contraenti designati in un accordo di scelta del foro che è stato concluso tra due o più parti nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, lettera c), e designa, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, il giudice o i giudici di uno o più Stati contraenti (accordo di scelta del foro non esclusivo).

2. Quando il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata in uno Stato contraente che ha formulato una dichiarazione di questo tipo è richiesto in un altro Stato contraente che ha formulato una tale dichiarazione, la decisione è riconosciuta ed eseguita ai sensi della presente convenzione se:

a) il giudice di origine è stato designato in un accordo di scelta del foro non esclusivo;

b) non vi è nessuna decisione resa da altro giudice dinanzi al quale possa essere promosso un procedimento in base all'accordo di scelta del foro non esclusivo, né è pendente dinanzi a tale giudice un procedimento tra le stesse parti avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo; e

c) il giudice di origine è stato il primo giudice adito.

Articolo 23 Interpretazione uniforme

Nell'interpretare la presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme.

Articolo 24 Esame del funzionamento pratico della convenzione

Il segretario generale della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato prende periodicamente le disposizioni necessarie per:

a) esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione, comprese le eventuali dichiarazioni; e

b) valutare l'opportunità di apportare modifiche alla presente convenzione.

Articolo 25 Ordinamenti giuridici non unificati

1. Qualora in uno Stato contraente vigano, in unità territoriali diverse, due o più ordinamenti giuridici per questioni disciplinate dalle presente convenzione:

a) ogni riferimento alla legge o alla procedura di uno Stato va inteso, se del caso, come riferimento alla legge o alla procedura in vigore nell'unità territoriale pertinente;

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