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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine

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2. Il giudice competente ai sensi del paragrafo 1 non può declinare la propria competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa da un giudice di un altro Stato.

3. I paragrafi precedenti non pregiudicano le norme:

a) sulla competenza per materia o per valore;

b) sulla ripartizione interna delle competenze tra i giudici di uno Stato contraente. Tuttavia, qualora il giudice prescelto disponga del potere discrezionale di rinviare una causa, deve essere tenuta in debita considerazione la scelta delle parti.

Articolo 6 Obblighi del giudice non prescelto

Il giudice di uno Stato contraente diverso dal giudice prescelto sospende il procedimento o dichiara la domanda inammissibile qualora al procedimento si applichi un accordo di scelta del foro esclusivo, a meno che:

a) l'accordo sia nullo secondo la legge dello Stato del giudice prescelto;

b) una parte fosse priva della capacità di concludere l'accordo in base alla legge dello Stato del giudice adito;

c) l'attuazione dell'accordo comporti una palese ingiustizia o sia manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato del giudice adito;

d) per motivi eccezionali indipendenti dalla volontà delle parti, l'accordo non possa ragionevolmente essere eseguito; oppure

e) il giudice prescelto abbia deciso di non conoscere della causa.

Articolo 7 Provvedimenti cautelari

I provvedimenti cautelari non sono disciplinati dalla presente convenzione. Questa non impone né preclude la concessione, il diniego o la revoca di provvedimenti cautelari da parte di un giudice di uno Stato contraente e non osta alla facoltà di una parte di richiedere misure di questo tipo né alla facoltà del giudice di concederle, negarle o revocarle.

CAPO III – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 8 Riconoscimento ed esecuzione

1. Le decisioni rese da un giudice di uno Stato contraente designato in un accordo di scelta del foro esclusivo sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti a norma del presente capo. Il riconoscimento e l'esecuzione possono essere negati solo per i motivi contemplati dalla presente convenzione.

2. Fatto salvo il riesame necessario per applicare le disposizioni del presente capo, la decisione del giudice di origine non può essere riesaminata nel merito. Il giudice richiesto è

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