Progetto

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

2. Sono esclusi dalla presente convenzione i procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore per lo Stato del giudice adito.

Articolo 17 Contratti di assicurazione e di riassicurazione

1. I procedimenti inerenti un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione per il fatto che il contratto riguarda una materia cui non si applica la presente convenzione.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione concernente gli obblighi derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non possono essere limitati o negati per il fatto che il contratto prevede l'obbligo di tenere indenne l'assicurato o il riassicurato in relazione a:

a) una materia cui non si applica la presente convenzione, o in relazione a

b) una decisione di risarcimento cui potrebbe applicarsi l'articolo 11.

Articolo 18 Esenzione dalla legalizzazione

Tutti i documenti trasmessi o rilasciati ai sensi della presente convenzione sono esenti da legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente, compresa l'Apostille.

Articolo 19 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di conoscere delle controversie cui si applica un accordo di scelta del foro esclusivo se tra questo Stato e le parti o tra lo Stato e la controversia non sussiste alcuna connessione ad eccezione della sede del giudice prescelto.

Articolo 20 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione

Uno Stato può dichiarare che i propri giudici possono rifiutare di riconoscere o eseguire una decisione resa da un giudice di un altro Stato contraente se le parti erano residenti nello Stato richiesto e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, diversi dalla sede del giudice prescelto, erano connessi solamente con lo Stato richiesto.

Articolo 21 Dichiarazioni relative a materie specifiche

1. Uno Stato che abbia un forte interesse a non applicare la presente convenzione a una materia specifica può dichiarare che non applicherà la convenzione a tale materia. Se formula una dichiarazione di questo tipo, lo Stato interessato deve garantire che la portata della dichiarazione non è più ampia del necessario e che la materia specifica esclusa è definita in modo chiaro e preciso.

2. In relazione alla suddetta materia la convenzione non si applica:

a) nello Stato contraente che ha formulato la dichiarazione;

IT 8 IT