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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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Articolo 32 Dichiarazioni
1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 26 possono essere formulate all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.
2. Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei confronti dello Stato in questione.
4. Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
5. Le dichiarazioni ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 26 non si applicano agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi prima che tali dichiarazioni divengano efficaci.
Articolo 33 Denuncia
1. La presente convenzione può essere denunciata mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di un ordinamento giuridico non unificato cui si applica la presente convenzione.
2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest'ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Articolo 34 Notifiche da parte del depositario
Il depositario notifica ai membri della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 27, 29 e 30 le seguenti informazioni:
a) le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni previste agli articoli 27, 29 e 30;
b) la data di entrata in vigore della presente convenzione in conformità dell'articolo 31;
c) le notifiche, dichiarazioni, modifiche e revoche delle dichiarazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 e 30;
d) le denunce ai sensi dell'articolo 33.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.