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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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convenzione può anch'essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l'organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dalla presente convenzione.
2. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L'organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.
3. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l'organizzazione interessata dichiara, in conformità dell'articolo 30, che i suoi Stati membri non saranno parti della presente convenzione.
4. Ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica anche, se del caso, a un'organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della convenzione.
Articolo 30 Adesione di un'organizzazione regionale di integrazione economica senza i suoi Stati membri
1. Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della presente convenzione ma ne saranno vincolati in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell'organizzazione.
2. Qualora un'organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, ogni riferimento nella presente convenzione a uno "Stato contraente" o "Stato" si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell'organizzazione.
Articolo 31 Entrata in vigore
1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all'articolo 27.
2. Successivamente la presente convenzione entra in vigore:
a) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che la ratifica, accetta, approva o vi aderisce più tardi, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.