Progetto

Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

CONVENZIONE SUGLI ACCORDI DI SCELTA DEL FORO

Gli Stati contraenti della presente convenzione,

desiderosi di promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una migliore cooperazione giudiziaria,

persuasi che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a norme uniformi concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale,

persuasi che tale cooperazione rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca la certezza e l'efficacia degli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi tra le parti di operazioni commerciali e che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate nei procedimenti fondati su tali accordi,

hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. La presente convenzione si applica nelle fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale.

2. Ai fini del capo II, una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato.

3. Ai fini del capo III, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera.

Articolo 2 Esclusioni dal campo di applicazione

1. La presente convenzione non si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi:

a) di cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore);

b) relativi ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.

2. La presente convenzione non si applica alle seguenti materie:

a) stato e capacità delle persone fisiche;

b) obbligazioni alimentari;

IT 1 IT