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Consultazione 2021/98: Approvazione della Convenzione sugli accordi di scelta del foro · 14 pagine
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CONVENZIONE SUGLI ACCORDI DI SCELTA DEL FORO
Gli Stati contraenti della presente convenzione,
desiderosi di promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali attraverso una migliore cooperazione giudiziaria,
persuasi che tale cooperazione possa essere rafforzata grazie a norme uniformi concernenti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale,
persuasi che tale cooperazione rafforzata richieda, in particolare, un quadro normativo internazionale che garantisca la certezza e l'efficacia degli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi tra le parti di operazioni commerciali e che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate nei procedimenti fondati su tali accordi,
hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno convenuto le disposizioni seguenti:
CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1 Campo di applicazione
1. La presente convenzione si applica nelle fattispecie internazionali agli accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale.
2. Ai fini del capo II, una fattispecie è internazionale, salvo che le parti risiedano nello stesso Stato contraente e il loro rapporto e tutti gli altri elementi pertinenti della controversia, a prescindere dalla sede del giudice prescelto, siano connessi solamente con quello Stato.
3. Ai fini del capo III, una fattispecie è internazionale quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera.
Articolo 2 Esclusioni dal campo di applicazione
1. La presente convenzione non si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi:
a) di cui sia parte una persona fisica che agisce principalmente per fini personali, familiari o domestici (un consumatore);
b) relativi ai contratti di lavoro, compresi gli accordi collettivi.
2. La presente convenzione non si applica alle seguenti materie:
a) stato e capacità delle persone fisiche;
b) obbligazioni alimentari;