Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine

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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco

Gli organizzatori di giochi in denaro che adottano l'esclusione dal gioco, consultano i dati o li trattano in altro modo sono responsabili del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Devono in particolare osservare il principio della proporzionalità (art. 4 cpv. 2 LPD o art. 6 cpv. 2 nLPD) e lo scopo indicato (art. 4 cpv. 3 LPD o art. 6 cpv. 3 nLPD), provvedere all'esattezza dei dati (art. 5 LPD o art. 6 cpv. 5 nLPD) e garantire la sicurezza dei dati (art. 7 LPD o art. 8 nLPD).

Dal punto di vista della Svizzera la durata di conservazione non deve in linea di massima essere disciplinata. L'esclusione dal gioco secondo la LGD non non è pronunciata a tempo determinato. Se una persona è esclusa dal gioco, l'esclusione vale fintanto che le condizioni per la revoca sono adempiute, ad esempio perché la revoca è richiesta dalla persona esclusa dal gioco e le condizioni sono soddisfatte. Dopo la revoca, soltanto l'organizzatore che aveva originariamente adottato l'esclusione dal gioco ha ancora accesso ai dati ed è responsabile per la loro corretta conservazione o cancellazione. Mentre nel Liechtenstein vige un obbligo di conservazione di cinque anni (art. 61 cpv. 1 SPBV), in Svizzera il diritto dei giochi in denaro non prevede alcun obbligo corrispondente. Valgono le regole generali in materia di conservazione e contabilità.

I dati sull'esclusione dal gioco secondo l'articolo 42 OGD devono tuttavia essere cancellati quattro anni dopo il loro rilevamento (art. 42 cpv. 3 OGD). Alla scadenza di tale termine l'organizzatore di giochi in denaro deve pertanto cancellare correttamente i dati affinché non siano più in alcun modo comunicati oltre frontiera; a seconda della formula scelta per l'attuazione, deve inoltre comunicare attivamente le cancellazioni, da effettuare in tempi brevi (cfr. art. 5 cpv. 3 dell'accordo).

Articolo 11 Conseguenze delle violazioni

L'accordo deve stabilire le conseguenze giuridiche per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che non adempiono o non adempiono correttamente l'obbligo di scambiare i dati o non riconoscono o applicano le esclusioni dal gioco dell'altro Stato.

Se in Svizzera l'obbligo interno di scambio di dati viene violato o se le esclusioni dal gioco non sono applicate correttamente, le autorità di vigilanza adottano le necessarie misure amministrative (art. 98 e 108 LGD) o pronunciano sanzioni amministrative (art. 100 e 109 LGD). In caso di grave violazione da parte di una casa da gioco è possibile anche la revoca o la limitazione della concessione (art. 15 cpv. 2 e 3 LGD).

Le disposizioni rimandano in via di principio alle violazioni del diritto nazionale senza però escludere il diritto internazionale perché la Svizzera segue il sistema monista per quanto riguarda l'attuazione del diritto internazionale (cfr. n. 2.2). Oltre alla convenzione di Macolin del 18 settembre 201422, attuata dalla LGD23, al momento dell'elaborazione della legge sui giochi in denaro, non vi era alcun accordo internazionale che avrebbe potuto essere esplicitamente considerato. Nell'ottica del principio della legalità è tuttavia auspicabile un chiarimento. Il rimando al diritto nazionale contenuto nell'articolo 11 crea quindi certezza del diritto e agevola la comprensione da parte delle potenziali parti delle conseguenze giuridiche di una violazione degli obblighi dell'accordo.

22 RS 0.415.4

23 Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sul gioco in denaro; FF 2015 6849, 6871