Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco
Articolo 7 Riconoscimento e applicazione delle esclusioni dal gioco
Per l'attuazione dello scambio di dati a cui mira l'accordo è di importanza centrale che le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione dell'altro Paese riconoscano e applichino l'esclusione dal gioco. Una persona esclusa dal gioco da un organizzatore di giochi di uno dei due Stati parte non deve poter giocare neanche nell'altro Stato. Di conseguenza l'accordo stabilisce un obbligo di riconoscimento e applicazione.
Articolo 8 Obbligo di informazione degli organizzatori di giochi in denaro
Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, gli organizzatori svizzeri di giochi in denaro devono informare i giocatori che escludono dal gioco del fatto che l'esclusione vale anche nel Liechtenstein. Altrettanto vale per gli organizzatori di giochi in denaro del Liechtenstein.
L'articolo 8 riprende l'obbligo di informazione dell'articolo 80 capoverso 6 LGD e lo estende al contesto transfrontaliero. Si garantisce così che anche i giocatori domiciliati in Svizzera che finora erano stati esclusi dal gioco soltanto in un casinò del Liechtenstein, siano informati sull'estesione dell'esclusione dal gioco.
Non sono quindi disciplinati gli obblighi di informare del diritto sulla protezione dei dati perché devono essere esaminati secondo il diritto applicabile di volta in volta.
Articolo 9 Diritti dei giocatori
I giocatori esclusi possono contestare la loro iscrizione nel registro delle persone escluse dal gioco (art. 85 cpv. 4 OGD) o chiedere la revoca dell'esclusione dal gioco (art. 81 LGD e art. 59 dell'ordinanza del Liechtenstein del 21 dicembre 2010 sulle case da gioco, SPBV)20. Invece, se l'iscrizione è legittima non possono opporsi allo scambio di dati sul piano nazionale. Altrettanto deve valere per lo scambio di dati transfrontaliero.
Il diritto di accesso di ogni persona permette di sapere se sono trattati dati che lo riguardano; esso è retto dal diritto sulla protezione dei dati applicabile all'organizzatore a cui è rivolta la richiesta. Se la richiesta è presentata a una casa da gioco o a un organizzatore svizzero di giochi di grande estensione, il diritto d'accesso è retto dall'articolo 8 LPD o 25 nLPD. Chiunque può chiedere informazioni per sapere se è registrato nel registro delle esclusioni.
Le legislazioni nazionali possono conferire ai giocatori altri diritti che le presenti disposizioni non devono limitare.
Articolo 10 Protezione dei dati
Lo scambio di dati a cui mirano la Svizzera e il Liechtenstein soddisfa le condizioni per la comunicazione transfrontaliera di dati secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPD o secondo gli articoli 16 e 17 nLPD, poiché il Liechtenstein dispone di un'adeguata legislazione in materia di protezione dei dati21.
20 LR-Nr 2010.439 (consultabile all'indirizzo: < https://www.gesetze.li/konso/2010.439> [stato il 09.08.2022]).
21 IFPDT, Elenco degli Stati la cui legislazione garantisce un livello di protezione dei dati adeguato [stato 15.11.2021], pag. 5 (il documento è disponibile soltanto in tedesco e francese; è consultabile all'indirizzo: https://www.edoeb.admin.ch > Protezione dei dati > Commercio e economia > Trasmissione all'estero [stato: 09.08.2022]).