Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco

esclusi dal gioco in Svizzera o nel Liechtenstein. In tal modo viene rafforzata la protezione sociale oltre frontiera.

Lo scambio di dati deve avvenire senza indugio. L'organizzatore di giochi in denaro che ha adottato un'esclusione dal gioco deve quindi comunicarla immediatamente, ossia senza dilazione colpevole.

La responsabilità per l'attuazione e quindi anche per l’esecuzione tecnica e organizzativa dello scambio spetta alle case da gioco e agli organizzatori di giochi di grande estensione.

Per attuare lo scambio di dati sono ipotizzabili diversi modelli. Un’opzione è creare un'interfaccia elettronica che permetta ai due Paesi di scambiare gli elenchi delle esclusioni. Ciò significa che gli organizzatori di giochi in denaro, oltre agli elenchi delle esclusioni nazionali,

devono sempre consultare anche l'elenco comunicato dall'altro Paese. Un'altra possibilità sarebbe che gli organizzatori di giochi del Liechtenstein si colleghino al sistema svizzero delle esclusioni (VETO). A tale fine vanno osservate le prescrizioni del diritto della protezione dei dati: in particolare gli organizzatori di giochi del Liechtenstein potrebbero avere accesso soltanto ai dati menzionati nell'accordo (art. 5 cpv. 2).

Il registro delle esclusioni è introdotto a tutela dei giocatori a rischio. Il relativo trattamento di dati rispetta le finalità della protezione sociale (art. 71 LGD) e rimane di conseguenza nell'ambito dell'adempimento di un compito di diritto pubblico. In via di principio si applicano quindi gli articoli 16 e seguenti LPD e 33 e seguenti nLPD. L'articolo 5 dell'accordo provvede la base legale per la comunicazione dei dati da parte degli organizzatori di giochi in denaro svizzeri ai loro omologhi del Liechtenstein è fornita.

Inoltre, l'articolo 5 capoverso 2 lettere a–d indica le categorie di dati scambiati: nome e cognome, data di nascita, cittadinanza e data di adozione della misura di esclusione. L'accordo prevede quindi due categorie in meno rispetto all'OGD (cfr. art. 85 cpv. 1 OGD). Il genere e il motivo dell'esclusione non sono comunicati all'organizzatore di giochi in denaro dell'altro Paese. Questi dati non sono imperativamente necessari per la corretta attuazione dell'esclusione dal gioco nell'altro Paese. Conformemente ai principi della proporzionalità e della parsimonia dei dati, questi dati non sono quindi oggetto dello scambio transfrontaliero. Se pronunciano un'esclusione, gli organizzatori svizzeri di giochi in denaro rimangono obbligati secondo l'articolo 85 capoverso 1 OGD a iscrivere tutti i dati ma non li devono comunicare integralmente ai loro omologhi del Liechtenstein.

Non appena viene revocata un'esclusione dal gioco, i dati della persona interessata cessano in via di principio di essere accessibili alle altre case da gioco o agli organizzatori di giochi di grande estensione e non possono quindi più essere comunicati. A seconda del tipo di attuazione scelto, non è sufficiente cessare di comunicare i dati ma occorre comunicare in modo attivo la loro cancellazione, affinché ciò possa essere effettuato anche nell'altro Paese. Anche la cancellazione deve avvenire senza indugio.

Articolo 6 Registro

L'attuazione pratica dello scambio di dati è lasciata agli organizzatori di giochi in denaro. L'articolo 6 crea la base affinché lo scambio possa avvenire mediante un registro comune se quest'ultimo si rivela l'opzione più idonea.