Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco
Per gli organizzatori di giochi in denaro assoggettati al presente Accordo, l'attuazione dello scambio di dati sarà all'inizio fonte di un tangibile onere supplementare. Le spese per lo sviluppo di un'interfaccia elettronica standardizzata devono essere assunte dagli or-
ganizzatori dei giochi dei due Paesi e possono essere suddivise di conseguenza tra loro.
Dopo la fase iniziale non si prevedono oneri supplementari per gli organizzatori di giochi in denaro.
4.2 Ripercussioni sull'economia nazionale
Non si attendono ripercussioni rilevanti. I giocatori esclusi dal gioco nel Liechtenstein che, in applicazione dell'accordo, non potranno più giocare nemmeno presso gli organizzatori svizzeri di giochi in denaro non dovrebbero avere praticamente alcuna incidenza sul reddito lordo del gioco. Non si attendono di conseguenza ripercussioni sulla tassa sulle case da gioco destinata all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità
(art. 119 LGD).
I giocatori esclusi dal gioco in Svizzera che non possono più giocare nel Liechtenstein a causa dell'accordo beneficiano di una protezione supplementare. La presente normativa potrebbe eventualmente permettere di ridurre il numero dei casi di indebitamento dovuto alla dipendenza dal gioco nella zona di confine.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto poggia sull'articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. L'Assemblea federale, secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., è competente per approvare i trattati internazionali eccetto quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200224 sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 199725 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA). Nel presente caso non sussiste alcun base legale (speciale) riguardante la conclusione autonoma del trattato da parte del Consiglio federale: a tal fine le disposizioni di cui agli articoli 103 e 111 LGD (assistenza amministrativa) non sono sufficienti perché il progetto di accordo non si limita ai campi d'applicazioni da essi previsti. Inoltre, l'accordo non ha portata limitata perché è assoggettato al referendum facoltativo sui trattati internazionali (art. 7a cpv. 4 let. a LOGA, cfr. n. 5.3). L'accordo con il Liechtenstein deve quindi essere sottoposto all'Assemblea federale per approvazione.
5.2 Compatibilità con altri accordi internazionali della Svizzera
L'accordo è compatibile con il diritto internazionale vigente per la Svizzera, in particolare la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU26), il
24RS 171.10
25 RS 172.010
26 RS 0.101