Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco
− il diritto del Liechtenstein disciplina anche gli organizzatori di giochi online, tuttavia al momento non ve ne sono perché il Governo di tale Paese ha deciso una moratoria delle relative autorizzazioni fino al 202317. Ma potrebbero esservene in futuro e quindi gli or-
ganizzatori di giochi in denaro online secondo il diritto del Liechtenstein devono essere preventivamente inclusi nell'accordo. È pertanto stata scelta una terminologia per quanto possibile generica: «organizzatori di giochi in denaro».
Articolo 4 Esclusione dal gioco e scambio di dati
Un organizzatore di giochi in denaro esclude una persona dal gioco non appena constata un motivo di esclusione secondo il diritto del suo Paese o riceve la domanda di un giocatore che chiede di essere escluso. Ciò avviene a prescindere dal Paese di domicilio del giocatore. In Svizzera, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione escludono dal gioco le persone che soddisfano le condizioni dell'articolo 80 LGD. Possono inoltre escludere persone che perturbano lo svolgimento dei giochi mediante l’inganno o in altro modo, conformemente all'articolo 42 OGD. Nel Liechtenstein le case da gioco escludono dal gioco le persone che sono sovraindebitate, non hanno adempiuto i loro obblighi finanziari o giocano poste rischiose o sproporzionate rispetto al loro reddito o alla loro sostanza oppure perturbano lo svolgimento ordinato del gioco (art. 23 cpv. 1 GSG).
All'obbligo nazionale di comunicare un'esclusione dal gioco agli altri organizzatori di giochi in denaro del medesimo Paese, ad esempio mediante un registro comune, l'accordo aggiunge un obbligo nuovo di scambiare tali informazioni con gli organizzatori di giochi in denaro dell'altro Paese. Ciò significa quindi che l'organizzatore di giochi in denaro provvede affinché i dati siano iscritti e trasmessi correttamente. A tal fine, osserva le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati e in particolare comunicano le cancellazioni delle loro misure di esclusione (cfr. art. 5 cpv. 3).
Se il motivo dell'esclusione non sussiste più, il giocatore può chiederne la revoca (cfr. art. 9). È competente a tal fine l'organizzatore di giochi in denaro che ha originariamente pronunciato l'esclusione. Ciò vale a prescindere dal Paese di domicilio del giocatore.
Articolo 5 Attuazione dello scambio di dati
Le case da gioco e gli organizzatori di giochi in denaro di grande estensione in Svizzera nonché le case da gioco e, se ve ne sono, gli organizzatori di giochi in denaro online nel Liechtenstein sono obbligati a scambiare i dati dei giocatori esclusi dal gioco. In linea di massima si tratta di dati personali secondo l'articolo 3 lettera a della legge sulla protezione dei dati (LPD18) o 5 lettera a della nuova legge sulla protezione dei dati (nLDP19), ai quali si aggiunge la data di adozione dell'esclusione, ragione per cui si parla in generale di dati. L'obbligo dello scambio si applica ai dati dei giocatori esclusi dal gioco, a prescindere dal fatto che lo siano stati prima o dopo l’entrata in vigore dell’accordo (cfr. al riguardo anche art. 12). Lo scambio mira a far sì che gli organizzatori di giochi in denaro rifiutino l'accesso ai giocatori
17 Il governo ha deciso nella seduta del 19 novembre 2019 di differire fino a fine 2023 il trattamento delle domande riguardanti concessioni di giochi in denaro online (cfr. a tale riguardo l'informazione dell'Amt für Volkswirtschaft, consultabile all'indirizzo: https://www.llv.li/inhalt/1180/amtsstellen/online-geldspiele [stato: il 09.08.2022]).
18 RS 235.1
19 FF 2020 6695 (testo del voto finale), entrata in vigore prevista il 01.09.2023.