Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine

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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco

Gli Stati contraenti sono d'accordo sul fatto che «il gioco in denaro eccessivo» è un iperonimo e comprende la protezione dalla dipendenza dal gioco (cfr. al riguardo anche l'art. 71 LGD).

Art. 1 Oggetto

L'accordo disciplina lo scambio di dati riguardanti i giocatori esclusi dal gioco tra organizzatori di giochi in denaro della Svizzera e del Liechtenstein (lett. a). È pure sancito l'obbligo di riconoscimento e applicazione reciproci delle esclusioni dal gioco per attuare con efficacia il principio di protezione sociale. L'accordo crea una base legale formale per stabilire diritti e obblighi degli organizzatori dei giochi in denaro e dei giocatori (lett. b)5.

L'oggetto della normativa va interpretato in senso esteso: esso comprende anche i diritti e gli obblighi connessi con lo scambio dei dati, con il riconoscimento e con l'applicazione delle esclusioni nonché le conseguenze giuridiche delle infrazioni.

L'accordo comprende le esclusioni dal gioco ai fini di protezione sociale secondo l'articolo 80 LGD e l'articolo 23 della legge del Liechtenstein del 30 giugno 20106 sui giochi in denaro (GSG) e l'esclusione dal gioco7 secondo l'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 novembre 20188 sui giochi in denaro (OGD). Sono comprese anche le esclusioni su richiesta del giocatore, frequenti nella pratica, secondo l'articolo 80 capoverso 5 LGD e l’articolo 23 capoverso 4 GSG. Non si intendono invece scambiare dati riguardanti altri divieti di gioco (art. 52 cpv. 1 LGD e art. 22 cpv. 1 GSG). Non vi è infatti ad esempio motivo di vietare agli impiegati della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e dell'autorità di vigilanza del Liechtenstein di giocare nell'altro Paese.

Non sono oggetto dello scambio di dati neanche i divieti di gioco locali limitati alla casa da gioco con la quale una persona è in relazione (art. 52 cpv. 2 LGD o 22 cpv. 2 GSG) né l'esclusione locale dal gioco che vale soltanto per una determinata casa da gioco o per un organizzatore di giochi di grande estensione (art. 53 cpv. 1 lett. a e 66 LGD e 24 lett. a GSG).

L'accordo non si applica nemmeno alle esclusioni dal gioco che risultano dalle regole in materia di riciclaggio di denaro, ad esempio il rifiuto o l'interruzione di una relazione d'affari a causa di obblighi di diligenza del diritto in materia di riciclaggio di denaro (art. 42 LGD in combinato disposto con gli art. 9 cpv. 1 lett. b della legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro [LRD] e 20 cpv. 1 dell'ordinanza della CFCG del 12 novembre 201810 sul riciclaggio di denaro [ORD-CFCG] o 29 cpv. 1 dell'ordinanza del DFGP del 7 novembre 201811 sul riciclaggio di denaro [ORD-DFGP]) o a causa di una misura di sanzione internazionale (art. 6 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l'art. 22a LRD)12. Se nel primo caso si tratta soltanto della casa da gioco o dell'organizzatore di giochi di grande estensione interessati (divieto locale di

5Cfr. messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge sui giochi in denaro (FF 2015 6849, 6916).

6LR-Nr 2010.35 (consultabile all'indirizzo: https://www.gesetze.li/konso/2010.235 [stato 09.08.2022]).

7Nella legge del Liechtenstein sui giochi in denaro ciò fa parte delle esclusioni dal gioco (art. 23 cpv. 1 lett. c GSG).

8 RS 935.511

9 RS 955.0

10 RS 955.021

11 RS 955.022

12 Nel sistema svizzero per l'attuazione delle esclusioni dal gioco (VETO) vengono caricati gli elenchi pertinenti.