Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco
gioco13), nel secondo caso si tratta di divieti internazionali che in linea di massima già valgono nei due Paesi14.
Quindi gli altri divieti di gioco, le esclusioni locali dal gioco e le esclusioni del diritto in materia di riciclaggio di denaro non costituiscono esclusioni dal gioco ai sensi del presente accordo.
Articolo 2 Scopo
Come già menzionato nel preambolo, le disposizioni del presente accordo servono a rafforzare la protezione dei giocatori contro il gioco eccessivo. Si tratta di proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste sproporzionate rispetto al loro reddito e alla loro sostanza (cfr. anche art. 71 LGD). Viene in tal modo attuato oltre frontiera uno degli obiettivi principali della legge sui giochi in denaro. L'articolo 2 lettera a LGD stabilisce che la popolazione deve essere adeguatamente protetta dai pericoli insiti nei giochi in denaro. Il riconoscimento e l'applicazione reciproci delle rispettive esclusioni dal gioco rafforza questa protezione nei due Paesi.
Articolo 3 Campo d'applicazione
L'accordo va applicato a tutti gli organizzatori di giochi in denaro che adottano misure di esclusione nei confronti di giocatori, secondo il diritto svizzero o quello del Liechtenstein.
Esso non si basa sulla sede dell'organizzatore perché per le case da gioco del Liechtensten non è imperativo avere sede nel Liechtenstein (art. 9a GSG). Il punto di collegamento è invece l'adozione dell'esclusione.
Sono attualmente considerati organizzatori:
per la Svizzera:
− tutte le case da gioco che offrono giochi su base terrestre od online;
− gli organizzatori di giochi di grande estensione eseguiti online o in altro modo15 ai quali si applica l'esclusione dal gioco. L'ultimo caso, nell'ambito del presente accordo, riguarda Swisslos e la Loterie Romande. Va segnalata una particolarità: Swisslos organizza i suoi grandi giochi sia in Svizzera sia in Liechtenstein (cfr. al riguardo allegato I al trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein del 29 marzo 192316).
per il Liechtenstein:
− tutte le case da gioco che offrono giochi in denaro su base terrestre,
13 Se dimostra debitamente la sua identità a un'altra casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione e non vi è più alcun dubbio sulla sua identità, il giocatore interessato può giocare in tale contesto.
14 Cfr. anche art. 22 cpv. 1 lett. d GSG.
15 Cfr. art. 80 cpv. 3 LGD.
16 Kundmachung vom 15. Dezember 2020 der Abänderung der Anlage I zum Zollvertrag im Bereich der Geldspielgesetzgebung (denuncia del 15 dicembre 2020 della modifica dell'Allegato I al trattato di unione doganale) ; LGBl-Nr. 2020.458, consultabile all'indirizzo: https://www.gesetze.li/chrono/2020458000 [stato il 09.08.2022].