Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco in denaro · 13 pagine
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Rapporto esplicativo sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo scambio di dati sui giocatori oggetto di una misura di esclusione dal gioco
Articolo 12 Disposizioni transitorie
L'estensione dell'esclusione dal gioco all'altro Paese vale per tutti i giocatori già esclusi dal gioco nel momento dell'entrata in vigore dell'accordo, a prescindere dal motivo dell'esclusione, comprese le esclusioni pronunciate su richiesta del giocatore.
Di conseguenza, anche i giocatori già esclusi dal gioco devono essere informati del fatto che l'esclusione è stata estesa all'altro Paese. In questo contetsto, occorre però considerare da una parte che il pubblico è stato informato dell'accordo mediante la procedura di consultazione e dall'altra che le informazioni di contatto, in particolare dei giocatori esclusi dal gioco da lungo tempo, possono essere non più aggiornate, per cui può risultare difficile informarli. Tuttavia, se possono essere reperiti con un onere proporzionato, devono essere informati in merito all'estensione.
Se un organizzatore di giochi in denaro non riesce a raggiungere tutti i giocatori da lui esclusi dal gioco, provvede almeno a fornire un'informazione adeguata mediante i comuni canali di informazione.
Articolo 13 Durata di validità e denuncia dell'accordo
L'accordo deve valere a tempo indeterminato ma essere denunciabile. Di conseguenza contiene una disposizione in materia di denuncia.
Articolo 14 Entrata in vigore
Il presente articolo disciplina l'entrata in vigore. Siccome non sussistono regole fisse sull'entrata in vigore degli accordi, è determinante la volontà delle parti. Queste ultime convengono che l'accordo entra in vigore 60 giorni dopo che le condizioni poste dal rispettivo diritto interno sono state adempiute nei due Paesi e tale fatto è stato notificato all'altro Paese. Per la Svizzera ciò significa che dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea federale che autorizza il Consiglio federale a ratificare l'accordo e una volta scaduto il termine di referendum, il Consiglio federale notifica per scritto al Liechtenstein che la procedura interna è conclusa. A tal fine, è decisiva la data dell'ultima notifica.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione e i Cantoni
Il presente accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze o sul personale della Confederazione o dei Cantoni. L'attuazione dell'accordo spetta direttamente alle case da gioco e agli organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera. La Confederazione – concretamente la CFCG – vigila sulle case da gioco riguardo al rispetto delle prescrizioni in materia di giochi in denaro e di concessione. Dalla vigilanza sull'estensione dello scambio di dati ai giocatori esclusi dal gioco nel Liechtenstein, per la CFCG non risulterà un grande onere. Essa continuerà a verificare la corretta attuazione nelle case da gioco svizzere, terrestri od online. Se lo scambio di dati riguardante le esclusioni dal gioco avviene su scala nazionale o trans-
frontaliera, non ha alcun ruolo decisivo per l'onere di vigilanza. Altrettanto dovrebbe valere per l'autorità di vigilanza intercantonale sui giochi in denaro, che controlla gli organizzatori di giochi di grande estensione. In singoli casi è possibile che ne derivi un onere supplementare se lo scambio non funziona o se sono necessarie misure o sanzioni.