Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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ottenuti mediante l’esecuzione della legislazione in materia di sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni. In più può consultare i dati ottenuti da altre autorità mediante l’esecuzione del diritto federale.
Art. 16e FSCD con obblighi minimi
A differenza dei FST, che all’inizio hanno obblighi integrali da cui a determinate condizioni possono essere esonerati (attribuzione alla sottocategoria FST con obblighi ridotti), inizialmente i FSCD appartengono alla sottocategoria con obblighi minimi e devono adempiere meno obblighi di collaborazione tra i FSCD. A determinate condizioni, tali FSCD possono essere attribuiti a due livelli superiori:
1° livello: FSCD con obblighi ridotti (art. 16f)
2° livello: FSCD con obblighi integrali (art. 16g)
Conformemente al capoverso 1, un FSCD è considerato un FSCD con obblighi minimi fintanto che non adempie le condizioni di cui agli articoli 16f capoverso 1 e 16g capoverso 1. Alla sottocategoria dei FSCD con obblighi minimi appartengono tutti i FSCD che non raggiungono i valori minimi di 5000 utenti e 100 milioni di franchi di fatturato annuo. Una volta raggiunto tale fatturato annuo, il FSCD è attribuito alla sottocategoria FSCD con obblighi integrali (art. 16g).
Un FSCD con obblighi minimi ha i seguenti obblighi di collaborazione principali:
1. trasmettere informazioni in modo informale (art. 18a e art. 25);
2. tollerare le misure di sorveglianza e permettere l’accesso ai propri impianti (art. 27 cpv. 1 LSCPT e art. 53);
3. fornire le informazioni necessarie all’attuazione della sorveglianza (art. 27 cpv. 1 lett. b LSCPT); e
4. trasmettere, su richiesta, i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata di cui dispone (art. 27 cpv. 2 LSCPT).
Secondo il capoverso 2, i FSCD con obblighi minimi sono tenuti a comunicare che adempiono le condizioni per essere attribuiti alla sottocategoria FSCD con obblighi ridotti (art. 16f cpv. 1) o persino alla sottocategoria FSCD con obblighi integrali (art. 16g cpv. 1). Al FSCD è impartito un termine di tre mesi a decorrere dalla data di riferimento (30 giugno) o dalla chiusura dell’esercizio per comunicare il numero di utenti e il fatturato annuo. I FSCD con obblighi minimi devono quindi determinare una volta all’anno entro il 30 giugno il numero medio di utenti degli ultimi 12 mesi. Se sono stati più di 5000, il FSCD è tenuto a comunicarlo al Servizio SCPT entro tre mesi. Se le condizioni di cui all’articolo 16f capoverso 1 sono adempiute, il FSCD è attribuito, automaticamente per legge e indipendentemente dalla comunicazione del FSCD, alla sottocategoria FSCD con obblighi ridotti dal 1° luglio (il giorno dopo la data di riferimento). Il Servizio SCPT non deve documentare l’attribuzione separatamente.
Se nei 12 mesi prima della data di riferimento il numero medio di utenti di un FSCD equivale ad almeno 1 milione, il FSCD è tenuto a comunicarlo al Servizio SCPT entro tre mesi dalla data di riferimento. Il FSCD è attribuito, automaticamente per legge e indipendentemente dalla comunicazione del FSCD, alla sottocategoria FSCD con obblighi ridotti dal 1° luglio dello stesso anno. Se le condizioni sono adempiute, il Servizio