Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine

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complessiva è quindi di 1100 utilizzatori finali, perciò i due accessi WLAN della PAT 2 sono gestiti professionalmente.

Per gli accessi WLAN gestiti professionalmente, il FST che offre l’accesso a Internet a cui è collegato il WLAN è tuttora tenuto a garantire con mezzi adeguati l’identificazione di tutti gli utilizzatori finali (art. 19 cpv. 2 OSCPT, la cosiddetta identificazione indiretta,

p. es. tramite SMS a un numero di cellulare). Se il valore di cui al capoverso 2 è superato, una PAT non è considerata FST per la sua attività di messa a disposizione. Se però la stessa PAT offre anche l’accesso a Internet, per questo servizio è considerata un FST (conformemente all’art. 16a cpv. 1 lett. b).

Un accesso WLAN è considerato pubblico se è messo a disposizione di un numero non prestabilito di utenti e questi non sono identificati singolarmente. Per tenere conto del principio di proporzionalità, per la categoria PAT il legislatore ha previsto meno obblighi di quelli impartiti ai FST.

Da un lato, per il perseguimento penale sarebbe opportuno garantire l’identificazione completa di tutti gli utilizzatori finali dell’accesso WLAN, dall’altro però si cerca una soluzione pragmatica che, nel caso in cui il numero complessivo di utilizzatori è limitato, consenta di mettere a disposizione accessi WLAN (WIFI) senza la necessità di effettuare l’identificazione. Ciò è messo in atto definendo un limite di capacità complessivo (cpv. 2).

Di seguito è illustrata la distinzione tra FST (art. 16a) e PAT sulla scorta dell’esempio degli accessi WLAN pubblici. In questo contesto possono esserci diverse persone coinvolte:

1. la persona che offre l’accesso a Internet (collegamento a Internet) che consente al WLAN di connettersi a Internet;

2. la persona che mette a disposizione di terzi il proprio accesso a Internet tramite WLAN; e

3. la persona che offre un altro servizio per l’accesso WLAN pubblico (p. es. chi si occupa dell’installazione o dei lavori di manutenzione).

La persona 1 è sempre un FST (art. 16a cpv. 1 lett. b), perché fornisce un accesso a Internet a terzi (p. es. alla persona 2).

La persona 2 è una PAT, perché mette a disposizione di terzi l’accesso WLAN pubblico (art. 2 cpv. 1 lett. e LSCPT), anche se si tratta di un accesso gestito professionalmente.

La persona 3 (p. es. una ditta di installazione elettrica) non sottostà alla LSCPT per il suo servizio.

La persona 2 può strutturare la propria offerta in modo che l’accesso WLAN pubblico sia considerato come gestito professionalmente o no. Da ciò si evince se è necessario o meno procedere all’identificazione degli utilizzatori finali con mezzi adeguati (art. 19 cpv. 2) (v. i commenti al cpv. 2).