Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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SCPT una decisione di accertamento impugnabile presso il Tribunale amministrativo federale.
Il capoverso 2 prevede un termine per la comunicazione da parte dei FSCD con obblighi ridotti analogo a quello previsto per i FSCD con obblighi minimi (v. per analogia i commenti all’art. 16e cpv. 2).
Secondo il capoverso 3, per determinare il numero di utenti e il fatturato annuo si applicano i cosiddetti gruppi di interesse (v. per analogia i commenti all’art. 16b cpv. 2).
Il capoverso 4 prevede un termine transitorio per un FSCD appena attribuito alla sottocategoria FSCD con obblighi ridotti: tale FSCD deve adempiere i propri obblighi di collaborazione supplementari entro sei mesi dalla data di riferimento (30 giugno). È tenuto a:
1. identificare le persone con mezzi adeguati (art. 19);
2. conservare i dati necessari per fornire informazioni (art. 21 cpv. 1);
3. fornire informazioni standardizzate (art. 18 cpv. 3);
4. fornire informazioni particolari (art. 25);
5. fornire la prova della propria disponibilità a informare (art. 31); e
6. sopprimere i criptaggi effettuati dal fornitore (art. 27 cpv. 3 LSCPT e art. 50a).
Il capoverso 5 disciplina la riattribuzione alla sottocategoria FSCD con obblighi minimi, ossia quando al 30 giugno dell’anno in corso un FSCD con obblighi ridotti non adempie più le condizioni di cui al capoverso 1. Il FSCD può quindi chiedere al Servizio SCPT di essere riattribuito a tale sottocategoria, fornendo i corrispondenti giustificativi. Il Servizio SCPT valuta la domanda e, se il FSCD dà prova di adempiere le pertinenti condizioni, lo dichiara senza indugio FSCD con obblighi minimi. Una volta entrata in vigore questa dichiarazione, il FSCD non è più tenuto ad adempiere gli obblighi supplementari di cui al capoverso 4.
Art. 16g FSCD con obblighi integrali
All’articolo 22 capoverso 4 e all’articolo 27 capoverso 3 LSCPT, il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di imporre ai FSCD obblighi supplementari (cfr. art. 22 e 52 OSCPT vigenti). Il presente articolo sfrutta tale competenza, per questo la maggior parte delle vigenti disposizioni della LSCPT previste per i FST sono applicabili per analogia ai FSCD con obblighi integrali. Gli obblighi di un FSCD con obblighi integrali si basano su quelli di un FST con obblighi integrali (art. 16c).
Tra i FSCD con obblighi integrali si annoverano fornitori con una grande importanza economica o con un gran numero di utenti conformemente agli articoli 22 capoverso 4 e 27 capoverso 3 LSCPT, come indicato al capoverso 1 lettere a e b.
Per il calcolo del numero di utenti (lett. a) si rimanda ai commenti all’articolo 16f capoverso 1, mentre per il calcolo del fatturato annuo (lett. b) ai commenti all’articolo 16b capoverso 1 lettera b numero 2. L’importo di 100 milioni di franchi resta invariato e corrisponde all’importo di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b OSCPT finora applicabile ai FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari.