Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
denominazioni sono adeguate alla nuova classificazione delle sottocategorie di FSCD. Come ora, solo i fornitori con obblighi integrali devono collegarsi all’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT, ovvero alla componente per la fornitura delle informazioni. Le altre POC sono libere di decidere se collegarsi.
Il capoverso 2 subisce una modifica redazionale: la formulazione «FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti» è sostituita con l’espressione più semplice «FST con obblighi integrali». Le informazioni da fornire in forma automatizzata e il secondo periodo restano invariati. I nuovi tipi di informazione di cui agli articoli 38a, 42a e 43a rientrano nelle «altre informazioni standardizzate» e vanno fornite manualmente tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento. Inoltre, come in precedenza, si applica una normativa opzionale per la fornitura in forma automatizzata delle «altre informazioni standardizzate», «se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT».
Al capoverso 3 è stata unicamente sostituita l’espressione «FST con obblighi di sorveglianza ridotti» con «fornitori con obblighi ridotti». Questi ultimi comprendono sia i FST con obblighi ridotti (art. 16b) sia i FSCD con obblighi ridotti (art. 16f).
Al capoverso 4, l’espressione «FSCD con obblighi supplementari ai sensi dell’articolo 22 o 52» è sostituita con «FSCD con obblighi integrali (art. 16g)». Questa modifica è resa necessaria dalla nuova classificazione e denominazione delle sottocategorie di FSCD. Soltanto i FSCD con obblighi integrali sono tenuti a fornire informazioni in forma automatizzata. Questo capoverso, che disciplina gli obblighi di informazione dei FSCD con obblighi integrali, è sostanzialmente la controparte del capoverso 2 (obblighi di informazione per FST con obblighi integrali). Nel presente progetto, la definizione di FST (art. 16a) e FSCD (art. 16d) consente di fare chiarezza in merito alla fornitura di informazioni secondo gli articoli 48a-48c, introdotti nell’ambito della precedente revisione. I FSCD con obblighi integrali sono ora solamente esentati dal fornire le informazioni secondo l’articolo 48b, perché questo tipo di informazione riguarda unicamente i servizi di telefonia mobile che non possono essere dei FSCD. I FSCD con obblighi integrali sono però tenuti a fornire i tipi di informazione di cui agli articoli 48a e 48c. Il resto del capoverso resta invariato. I nuovi tipi di informazione di cui agli articoli 38a, 42a e 43a rientrano nelle «altre informazioni standardizzate» di cui all’ultimo periodo e vanno fornite manualmente tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento. Inoltre, come in precedenza, si applica una normativa opzionale per la fornitura in forma automatizzata delle «altre informazioni standardizzate», «se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT».
Art. 18a, rubrica nonché cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo tedesco)
La rubrica così come i capoversi 1 e 3 subiscono unicamente modifiche redazionali: al capoverso 1 l’espressione «i FSCD senza obblighi supplementari» è sostituita con «i FSCD con obblighi minimi». Nella versione tedesca del capoverso 3 «auf eigenen Wunsch» è sostituito con «Auf Wunsch» (se lo desiderano). Il resto dell’articolo resta invariato.