Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 51 pagine
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Valutazione prevista dell’attuazione
Dopo l’entrata in vigore, le questioni e i problemi operativi relativi alle nuove disposizioni del presente progetto, in particolare l’attuazione dei nuovi tipi di informazione e di sorveglianza, saranno trattati dall’organo specializzato STT24. Per il resto, il Servizio SCPT è responsabile dei compiti relativi all’attuazione (art. 16 e 17 LSCPT, in particolare art. 16 lett. d, h, i e j nonché art. 17 lett. d, e ed f).
3 Commenti ai singoli articoli
3.1 OSCPT
I. OSCPT Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nonché cpv. 4
Nella frase introduttiva del capoverso 1 l’espressione «i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52)» è sostituita con la formulazione più breve «i fornitori con obblighi integrali» (v. anche «Introduzione agli articoli 16a-16h»). Tra questi rientrano i FST con obblighi integrali (art. 16c) e i FSCD con obblighi integrali (art. 16g). I fornitori di servizi postali (FSP; art. 1 cpv. 2 lett. h) non sono interessati dalla modifica. Il contenuto rimane invariato.
La lettera a è modificata al fine di aggiungere i nuovi tipi di informazione IR_59_EMAIL_LAST (art. 42a) e IR_60_COM_LAST (art. 43a). Il nuovo tipo di informazione IR_58_IP_INTERSECT (art. 38a), invece, esula dall’obbligo di picchetto della POC, la quale però può fornire l’informazione richiesta su base volontaria durante il servizio di picchetto. Il Servizio SCPT può quindi trasmettere tale tipo di informazione alla POC anche durante il servizio di picchetto e, se del caso, inoltrare la risposta all’autorità richiedente.
Al capoverso 4 sono adeguate le denominazioni delle sottocategorie di FSCD e il testo dell’ordinanza è reso più breve dalla nuova espressione «fornitori con obblighi ridotti», la quale comprende i FST con obblighi ridotti (art. 16b) e i FSCD con obblighi ridotti (art. 16f). Per motivi di proporzionalità i numerosi FSCD con obblighi minimi (art. 16e), ovvero i FSCD «semplici» che non sono stati attribuiti a un livello superiore, devono comunicare i dati di contatto del proprio servizio di picchetto – se ne dispongono uno – unicamente su richiesta del Servizio SCPT. Tali FSCD non hanno una grande importanza economica né un numero elevato di utenti, pertanto sono raramente interessati dalle misure di sorveglianza. Questa norma si applica ora «su richiesta» anche ad altre categorie di POC, come ad esempio ai gestori di reti di telecomunicazione interne se dispongono già di un servizio di picchetto interno. Il resto del capoverso rimane invariato.
24 Organo specializzato nel settore della sorveglianza delle telecomunicazioni (OP FMÜ)