Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 22 pagine

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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto sui risultati

3 partecipanti (JU, LU, ACCS) vorrebbero stralciare questa lettera senza sostituirla e applicare quindi solo la lettera a (nella forma modificata da essi proposta, cfr. sopra).

1 partecipante (BL) vorrebbe stralciare l’intero articolo 48a in quanto non proteggerebbe a sufficienza le acque.

23 partecipanti (AI, econoS, SCI, USC e 18 associazioni aderenti (AGORA, AgriGE, AZO, BVAR, BVBB, BVGL, BVLU, BVSG, COGA, USDCR, FSPC, PSL, SOBV, ASF, FSB, SwissBeef, ASPP, ZSBB), USPV) chiedono di modificare il criterio «durante almeno due dei cinque anni consecutivi» in «tre dei cinque». Due anni sarebbero la finestra temporale minima per una ripetizione, entro tale intervallo di tempo non potrebbe infatti essere stabilita alcuna regolarità.

Il Cantone AG vorrebbe fissare il criterio a «due dei tre anni consecutivi».

2 partecipanti (FR, Promét) respingono la lettera senza formulare alcuna controproposta. In base alle osservazioni generali sul progetto, essi ritengono che sia dato un peso eccessivo alla protezione delle acque.

Il PLR esorta il Consiglio federale a cercare, d’intesa con i settori direttamente interessati, «soluzioni più realistiche per quanto riguarda i criteri da soddisfare per i superamenti dei valori limite».

Proposte supplementari in relazione all’articolo 48a (aggiunta di un capoverso 3 lettera c e dei capoversi 4 e 5) Aggiunta di un capoverso 3 lettera c

Il Cantone ZG propone che l’UFAM, sulla base di constatazioni non prevedibili, possa disporre una verifica dell’omologazione anche per singole evidenze. Una verifica dell’omologazione potrebbe essere necessaria anche se i superamenti sono stati riscontrati in un solo Cantone. Se dunque, secondo il giudizio dell’UFAM sulla base di constatazioni non prevedibili, sussistesse un rischio accentuato e quindi una necessità di verifica, anche in questa circostanza bisognerebbe effettuare una segnalazione al servizio di omologazione.

Aggiunta di un capoverso 4

37 partecipanti (16 Cantoni (AG, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH), DCPA, CFP, CDPNP, CCA, PVL, PES, PS, 4Aqua, AWBR, VSA, BirdL, FairFish, GreenP, proNat, PUSCH, FSP, WWF e 3 delle sue sezioni (LU, UR, VS), FFU) propongono l’aggiunta di un capoverso 4 in base al quale la verifica secondo i criteri di cui al capoverso 3 possa essere effettuata in maniera retroattiva per i valori che sono stati misurati anche diversi anni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza (a seconda della proposta, 3 o 5 anni prima dell’entrata in vigore). Pure Eco Swiss chiede che sia garantito che nella nuova valutazione di un pesticida confluiscano anche i dati misurati negli ultimi anni prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza e che il periodo di riferimento non decorra solo dall’entrata in vigore della revisione dell’OPAc. Non specifica però in che modo ciò dovrebbe essere garantito.

Per contro, 10 partecipanti (USC e 9 associazioni aderenti (BVAR, BVBB, BVGL, BVLU, COGA, SOBV, SwissBeef, ASPP, ZSBB)) chiedono che il monitoraggio non abbia inizio prima del 2028, in quanto solo allora sarà concluso il risanamento dei piazzali di lavaggio [e saranno venute meno le relative immissioni nelle acque].

4 partecipanti (BVSG, ASF, AZO, USPV) chiedono che la segnalazione dei superamenti dei valori limite [da parte dell’UFAM ai servizi di omologazione] entri in vigore non prima del 1° gennaio 2029 e che i dati siano determinanti solo a partire dal 2026.

Aggiunta di un capoverso 5

16 partecipanti (PVL, PES, PS, 4Aqua, AWBR, BirdL, FairFish, GreenP, proNat, PUSCH, FSP, WWF e 3 delle sue sezioni (LU, UR, VS), FFU) propongono un nuovo capoverso 5 che

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