Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 22 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto sui risultati
• l’eliminazione delle differenze di trattamento ai fini dell’omologazione dei prodotti fitosanitari (procedura indipendente della Svizzera) e dei biocidi (procedura armonizzata con l’UE) (TG, AgriJU);
• la considerazione della problematica della resistenza nella verifica dell’omologazione (TI).
Il Cantone GR chiede inoltre se non andrebbe disciplinata la gestione delle superfici per l’avvicendamento delle colture nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Il Cantone SZ dichiara che [nella verifica di un’omologazione] prima di revocare un’omologazione si dovrebbe cercare di verificare la disponibilità di prodotti fitosanitari alternativi o di altre misure di contrasto e includerli nel processo decisionale al fine di non mettere a rischio la produzione di alimenti.
4.4 Valutazione dell’attuazione
4.4.1 Presa di posizione dei Cantoni
La maggioranza dei Cantoni e le associazioni cantonali sono prevalentemente a favore del progetto. L’esecuzione dei compiti derivanti in capo ai Cantoni dagli articoli 47a capoversi 1 e 2, 48 capoverso 3, 48a capoversi 1, 2 e 3 e dalla disposizione transitoria capoverso 1 non è contestata dalla grande maggioranza dei Cantoni.
Unicamente in merito alla domanda sull’obbligo di presentare un rapporto annuale a norma dell’articolo 47a capoverso 1, una maggioranza di 16 Cantoni così come la DCPA, la CFP, la CDPNP e la CCA si dicono contrari e chiedono invece che il rapporto sia presentato solo ogni 4 anni. 1 Cantone (SO) chiede che siano portate a 8 anni sia la frequenza di presentazione del rapporto sia la frequenza dei controlli. 1 Cantone (BE) vorrebbe essere indennizzato dalla Confederazione per ogni controllo effettuato ai fini dell’adempimento dei compiti di esecuzione. 1 Cantone (FR) vorrebbe trasferire ad altri, ad esempio ai settori, il compito di controllo.
Riguardo all’obbligo dei Cantoni di comunicare all’UFAM i dati delle indagini cantonali sulle acque, il Cantone NE dichiara che ciò non è possibile senza che la Confederazione metta a disposizione ulteriori risorse. VD sottolinea che [secondo la sua interpretazione della LPAc] solo la Confederazione dovrebbe essere competente per la sorveglianza della qualità delle acque sotterranee svizzere. 2 Cantoni (FR e VS) auspicano che la Confederazione metta a disposizione una piattaforma per lo scambio di dati. GE sottolinea che dovrebbero essere predisposti celermente aiuti all’esecuzione e indicazioni sul prelievo di campioni delle acque sotterranee e sul formato di scambio dei dati.
Tutti i Cantoni tranne uno accolgono favorevolmente i termini vincolanti per la delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee. Due terzi dei Cantoni avanzano tuttavia proposte di modifiche molto estese al fine di ridurre gli oneri, adducendo come motivazione le risorse limitate dei Cantoni e degli studi di pianificazione.
13 Cantoni chiedono che i termini previsti dal progetto siano mantenuti, ma che le norme siano applicabili solo per le captazioni d’acqua sotterranea e le aree di protezione delle acque sotterranee che rivestono importanza per l’approvvigionamento idrico. 5 Cantoni chiedono una proroga dei termini di attuazione o sottolineano che i termini non possono essere rispettati.
4.4.2 Presa di posizione di altri organi preposti all’esecuzione
La competenza per l’esecuzione della protezione delle acque è attribuita ai Cantoni. Non hanno dunque preso posizione altri organi preposti all’esecuzione.
16/22 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774