Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/28: Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2022 · 22 pagine
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Revisione dell’ordinanza sulla protezione delle acque 2023 Rapporto sui risultati
2 Situazione iniziale
Il 19 marzo 2021, nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 19.475, le Camere federali hanno adottato l’articolo 9 capoverso 3 LPAc, che prevede una verifica dell’omologazione dei pesticidi quando il principio attivo o i relativi metaboliti superano ampiamente e ripetutamente i valori limite ivi stabiliti. Per le acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile, la lettera a indica il valore limite generale di 0,1 microgrammi al litro (μg/l) applicabile a tutti i principi attivi e metaboliti. Per tutte le acque superficiali si applicano, secondo la lettera b, i valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico. Il progetto concretizza ora i valori limite ecotossicologici da tenere in considerazione nelle acque superficiali e definisce i concetti «ripetutamente» e «ampiamente».
Sussistono poi altri problemi che richiedono modifiche della LPAc:
• una delle cause principali di superamento dei valori limite da parte dei pesticidi nelle acque superficiali è il drenaggio non conforme alle prescrizioni di aree e piazzali in cui vengono riempite o pulite le irroratrici di pesticidi. Vi sono tuttora aree e piazzali dai quali le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari sono sversate direttamente in un corso d’acqua o in una stazione di depurazione delle acque non idonea, o nei quali sussiste la possibilità di infiltrazione nelle acque sotterranee. Per eliminare questa fonte di superamento dei valori limite, i Cantoni devono verificare almeno una volta nell’arco die quattro anni le condizioni di tali aree e piazzali e riferire al riguardo all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). A seconda della gravità del rischio d’inquinamento delle acque, le lacune riscontrate devono essere colmate tempestivamente ed entro il 31 dicembre 2028. Il primo controllo di tutte le aree e i piazzali in cui vengono riempite o pulite le irroratrici deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2026;
• da un’indagine condotta dal Controllo parlamentare dell’amministrazione su mandato delle Commissioni della gestione delle Camere federali è emersa un’elevata necessità di intervento per quanto riguarda la delimitazione delle zone di protezione delle acque sotterranee secondo l’articolo 20 LPAc e l’esecuzione delle prescrizioni in materia di protezione ivi previste. Tale necessità di intervento è stata affrontata anche nell’ambito dei dibattiti sull’iniziativa parlamentare 19.475. Circa un terzo di tutte le captazioni di interesse pubblico d’acqua sotterranea non dispone tuttora di zone di protezione conformi alla legislazione federale e la protezione dell’acqua potabile ivi prelevata non è dunque garantita. L’attuazione dell’obbligo in vigore dal 1972 di delimitare zone di protezione delle acque sotterranee dovrà dunque essere accelerata e le zone di protezione ancora mancanti o non conformi alla legislazione federale dovranno essere individuate entro il 31 ottobre 2030 e prese in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. Le misure di protezione ancora da adottare dovranno essere attuate al massimo entro il 31 dicembre 2034. I Cantoni dovranno riferire all’UFAM, entro il 31 dicembre 2024, in merito alle zone di protezione non ancora realizzate e presentare misure così come un rapporto intermedio e uno finale sull’attuazione di ciascuna.
3 Pareri pervenuti
Sono pervenuti in tutto 87 pareri. Un elenco di tutti i partecipanti alle consultazioni è riportato nell’allegato. Hanno partecipato alla procedura di consultazione:
• 26 Cantoni,
• 5 conferenze o associazioni cantonali,
• 2 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,
• 5 partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale,
• 3 associazioni mantello nazionali dell’economia,
• 4 associazioni per l’approvvigionamento idrico e la gestione delle acque,
• 8 organizzazioni nazionali per la protezione dell’ambiente,
4/22 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774