Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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con animali infetti, tipo di azienda detentrice di animali di provenienza ecc.), dai quali devono essere prelevati campioni nel quadro del controllo delle carni nei macelli.
Gli articoli 40a–40d OMCC creano la base legale per il trattamento dei dati personali nel sistema RiBeS. L’USAV inserisce in RiBeS i dati elencati all’articolo 40b capoverso 1. All’inizio di ogni programma di sorveglianza, ossia all’inizio dell’anno, vengono registrati nel sistema RiBeS vari dati: le epizoozie per le quali i bovini vanno esaminati, i macelli dove vanno prelevati i campioni e i laboratori in cui vengono svolti i controlli. All’inizio, ma anche durante il programma di sorveglianza (a scopo di aggiornamento), vengono registrati anche i numeri d’identificazione dei bovini potenzialmente idonei al campionamento e i numeri BDTA delle aziende detentrici di animali da cui provengono.
Al macello si confrontano i numeri d’identificazione e i numeri BDTA registrati nel sistema RiBeS con i numeri d’identificazione e i numeri BDTA dei bovini destinati alla macellazione. Se c’è una corrispondenza, il sistema RiBeS la rileva e si procede al prelievo di un campione dal bovino segnalato. Una volta raggiunto il numero di animali previsto dal programma di sorveglianza per il campionamento, il sistema RiBeS non visualizza più alcun bovino. Se il sistema d’informazione del macello è connesso a RiBeS, l’elaborazione dei dati è automatizzata, in caso contrario bisogna procedere manualmente. Il campione prelevato viene successivamente inviato dal personale del macello a un laboratorio accreditato dall’USAV conformemente all’articolo 312 OFE, che esegue le analisi necessarie per accertare o escludere la presenza dell’epizoozia monitorata. Il laboratorio inserisce il risultato del campione analizzato nel sistema d’informazione per i dati di laboratorio (ALIS) secondo l’articolo 16 e seguenti dell’ordinanza concernente il Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (RS 916.408), che può essere consultato dall’USAV.
I numeri d’identificazione e i numeri BDTA registrati in RiBeS che coincidono con quelli dei bovini destinati alla macellazione vengono automaticamente salvati dal sistema. Lo stesso vale per la data del prelievo del campione, lo status del campione (p. es. «spedito»), il laboratorio al quale è stato inviato e i dati di accesso a RiBes del veterinario ufficiale che avvia il confronto dei dati. Questi dati e i numeri BDTA del macello nel quale è stato prelevato il campione dovranno essere conservati da un minimo di 10 a un massimo di 30 anni. Per contro, al termine del programma di sorveglianza, ossia dopo un anno, dal sistema RiBeS vengono cancellati i dati dei bovini potenzialmente idonei al campionamento dai quali però non è stato prelevato alcun campione perché, per esempio, non sono stati macellati o perché al momento della consegna al macello era già stato prelevato un numero sufficiente di campioni per la sorveglianza dell’effettivo. Al termine del programma sono cancellati dal sistema anche i dati dei macelli e dei laboratori dove devono essere, rispettivamente, prelevati e analizzati i campioni.
Articolo 44
Il vigente capoverso 1 è riformulato per motivi di leggibilità. Inoltre vi è integrato il capoverso 2 (lett. e). Si intendono così chiarire le possibilità d’impiegare il personale dell’azienda nell’ambito del controllo ufficiale delle carni. A ciò si aggiunge la nuova prescrizione introdotta dalla lettera f, secondo la quale il personale dell’azienda è autorizzato a svolgere attività ufficiali di controllo delle carni soltanto in presenza del veterinario ufficiale o dell’assistente specializzato ufficiale. Questa prescrizione si basa sul diritto europeo.
Articolo 45
È apportata una modifica redazionale. L’adeguamento della rubrica riguarda soltanto il testo tedesco.
Articolo 52
Nel capoverso 3 lettera a il tenore viene adeguato al diritto europeo: l’espressione «secondo le indicazioni» viene sostituita con «sotto la sorveglianza» o «sotto la responsabilità». Un’attività viene svolta «sotto la sorveglianza», se il veterinario ufficiale si trova sul posto. Un’attività viene svolta «sotto la responsabilità» in assenza del veterinario ufficiale, che tuttavia è responsabile della sua corretta esecuzione (cfr. anche il commento alla modifica dell’art. 53).