Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo prima dell’articolo 26a e articolo 26a
Il nuovo articolo 26a sancisce in modo esplicito l’obbligo di svolgere un controllo del bestiame da macello e un controllo delle carni nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. Le aziende di provenienza che eseguono macellazioni occasionali non sono soggette a quest’obbligo.
Titolo prima dell’articolo 27
La vigente sezione 1 diventa sezione 1a.
Articolo 27
Nel capoverso 1 è stralciato il riferimento al veterinario ufficiale. I compiti specifici dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57. Inoltre, un controllo sistematico è ora richiesto soltanto per il bestiame da macello, la selvaggina da allevamento e i ratiti. Per i volatili da cortile e i conigli domestici destinati alla macellazione il controllo deve essere effettuato soltanto per campionatura su animali di ciascun effettivo (cpv. 2). Questa regolamentazione è conforme al diritto UE.
Articolo 28
Per ragioni di uniformità, nel capoverso 1 viene modificato l’ordine delle specie animali.
Secondo il capoverso 3, gli animali da macello il cui controllo è stato eseguito nell’azienda di provenienza non devono entrare in contatto con animali non controllati né durante il trasporto né al macello. L’espressione «seguendo l’itinerario più diretto» viene stralciata in quanto prescrizione impraticabile, dal momento che capita spesso che nel quadro dei trasporti vengano portati effettivi provenienti da diverse aziende e caricati animali già controllati.
Nel capoverso 3 è stralciato il riferimento al veterinario ufficiale e sostituito con organi di esecuzione. I compiti specifici dei diversi organi di esecuzione sono disciplinati negli articoli 52–57.
Articolo 29
Le carni del bestiame da macello, della selvaggina da allevamento e dei ratiti devono essere controllate sistematicamente, mentre per i volatili da cortile e i conigli domestici, in analogia al diritto europeo, basta un controllo a campione su animali di ciascun effettivo a breve intervallo dalla macellazione.
Articoli 30 e 30a
Anche le prescrizioni relative al controllo delle carni vengono adeguate al diritto europeo. È introdotta la distinzione tra controllo delle carni e, in presenza di indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o per il benessere dell’animale, controllo esteso delle carni. Questo consente a chi esegue il controllo ufficiale delle carni di valutare, in una prima fase, gran parte delle carni mediante un esame visivo e di svolgere esami più approfonditi soltanto nei casi sospetti. Lo svolgimento dei controlli è disciplinato nei dettagli nell’OlgM.
Il controllo della carcassa e delle restanti parti dell’animale al fine di accertare la presenza di microrganismi patogeni e agenti che causano putrefazione è superfluo, in quanto si tratta di organismi invisibili all’occhio umano; lo stesso vale per le sostanze estranee. Pertanto, nell’articolo 30 deve essere adeguata la lettera d e stralciata la lettera e.
Articoli 40a–40d
Nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza degli effettivi svizzeri secondo l’articolo 76a OFE vengono prelevati campioni dai bovini anche nei macelli (art. 31 cpv. 1 lett. e OMCC). All’inizio del programma di sorveglianza, della durata di un anno civile, si stabilisce per quali epizoozie l’effettivo svizzero deve essere sorvegliato e quanti animali o quanti campioni devono essere esaminati per ogni malattia3.
Il sistema d’informazione dell’USAV per il campionamento dei bovini nei macelli (RiBeS) è di supporto ai veterinari ufficiali nella scelta dei bovini, che vanno selezionati in base a criteri specifici (età, contatto
3 Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.usav.admin.ch > Animali> Salute degli animali> Sorveglianza > Programma di sorveglianza