Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Commento relativo

alla modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate ali-

mentari di origine animale

(ODOA, RS 817.022.108)

del ...

I. Premessa

L’attuale revisione dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA, RS 817.022.108) apporta modifiche alle definizioni nel settore della carne, ampliando le possibilità di denominare in tedesco la carne separata meccanicamente. Inoltre, sono specificati gli ingredienti consentiti nella fabbricazione e nel trattamento del formaggio. Per evitare doppioni con l’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16), le disposizioni sulla caratterizzazione della carne e dei prodotti della pesca vengono stralciate.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 2 lettera c numero 1 e lettera m

Il termine tedesco «Fleischfresser» per carnivori non è pertinente. Nel contesto dell’ordine biologico, il termine tedesco corretto per carnivori è «Raubtiere». Di conseguenza, è stato adeguato l’elenco delle specie animali ammesse per la produzione di derrate alimentari (lett. c n. 1). Inoltre, altre specie di rane vengono aggiunte all’elenco (lett. m).

Articolo 9 capoverso 3

Il capoverso viene stralciato poiché le disposizioni corrispondenti sulla caratterizzazione dei prodotti a base di carne si trovano anche nell’OID (vedi allegato 2, parte A «Particolari indicazioni obbligatorie nella caratterizzazione delle derrate alimentari» numeri 4–7 OID).

Articolo 10 capoverso 1 lettera e

Le espressioni ammesse per definire in tedesco la carne separata meccanicamente sono state ampliate per includere anche l’espressione «mechanisch getrenntes (Tierart)-Fleisch» [«carne separata meccanicamente di (specie animale)»]

Articolo 18

Al fine di evitare inutili ostacoli al commercio, la lettera a limita l’obbligo di dichiarare il nome comune e scientifico nella denominazione specifica dei prodotti della pesca ai prodotti elencati alle lettere a–c dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/20131.

Il capoverso 2 è soppresso, poiché le disposizioni corrispondenti sulla caratterizzazione dei prodotti della pesca si trovano anche nell’OID (vedi allegato 2, parte A «Particolari indicazioni obbligatorie nella caratterizzazione delle derrate alimentari» numeri 4–7 OID).

1 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/560, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11. BLV-D-FD623401/213