Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 19 capoverso 1 nota a piè di pagina della frase introduttiva

La nota a piè di pagina con rimando al regolamento (UE) n. 1379/2013 nel capoverso 1 è modificata (nuova: «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 1 lett. a.»), poiché il rimando completo è ora nell’articolo 18 capoverso 1 lettera a.

Articolo 21 lettera d–g

L’elenco delle specie di lumache ammesse come derrate alimentari è stata integrata con ulteriori specie.

Articolo 22 capoverso 1

Le cosce di rana immesse sul mercato come derrate alimentari devono provenire unicamente dalle specie di rana di cui all’articolo 2 lettera m.

Articolo 39 capoverso 1

Secondo l’articolo 2 capoverso 1 numero 20 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02) la definizione di «ingrediente» comprende tutte le sostanze e tutti i prodotti, compresi gli aromi, gli additivi alimentari e gli enzimi alimentari, che sono utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di una derrata alimentare e che, eventualmente in una forma modificata, rimangono presenti nel prodotto finale. È considerato ingrediente anche ogni parte di un ingrediente composto; i residui non sono considerati ingredienti. L’aggiunta degli additivi accanto agli ingredienti è obsoleta e viene pertanto stralciata.

Articolo 50 capoverso 4

La disposizione in vigore finora contenuta nel capoverso 4, secondo la quale nella fabbricazione di formaggio maturato devono essere aggiunti, oltre ai coadiuvanti tecnologici, soltanto componenti del latte, non ha alcun senso dal punto di vista sistematico nell’articolo 50 il cui titolo è «Definizioni». Tuttavia, dato che la disposizione deve rimanere valida, è ora integrata nell’articolo 51.

Articolo 51

Come parte del pacchetto di revisione «Stretto 3», il divieto esplicito di aromatizzare il formaggio maturato e non maturato e il formaggio di siero di latte è stato rimosso dall’allegato 6 dell’ordinanza sugli aromi. Questo solleva la questione di cosa si intende per «altri ingredienti adatti a conferire sapore» secondo quanto disciplinato finora dall’articolo 51 capoverso 2 lettera c. Questo è ora specificato: oltre agli ingredienti secondo il capoverso 1 lettere a e b, sono specificatamente ammessi nella produzione di formaggio, analogamente all’ordinanza tedesca sui formaggi, solo le spezie, le preparazioni di spezie, le erbe aromatiche e le preparazioni di erbe aromatiche e i loro rispettivi aromi contenenti sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche. Per il trattamento del formaggio, oltre agli ingredienti menzionati nel capoverso 1, possono essere utilizzati inoltre gli ingredienti specificamente elencati fino a ora (incluse le vinacce di birra, vino o mosto). La menzione del trattamento meccanico con spazzole o panni è superflua in questo contesto. Il presente articolo è rinominato di conseguenza e strutturato più chiaramente.

Il principio della sicurezza alimentare secondo l’articolo 7 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) costituisce la base per la fabbricazione di derrate alimentari. Pertanto, la specificazione nel capoverso 1 lettera a «innocui per la salute» è obsoleta e può essere stralciata.

Articolo 53 capoverso 2 lettera a

Le sostanze o i trattamenti utilizzati nella fabbricazione o nel trattamento dei formaggi per conferire un sapore devono figurare in aggiunta alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID. Essi sono ora elencati nell’articolo 51 (cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. d–f). Non è consentito utilizzare altri ingredienti per conferire sapore al formaggio. Di questo adeguamento si tiene conto nell’articolo 53, capoverso 2, lettera a.

Se per conferire sapore al formaggio vengono impiegati ingredienti diversi da quelli previsti dall’articolo 51, non si tratta di formaggio, ma deve essere dichiarato come preparato di formaggio ai sensi dell’articolo 56, a condizione che venga rispettato l’articolo 57.