Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Articolo 75 capoverso 3

In tedesco, l’espressione «aus nicht wärmebehandelten Rohstoffen oder Zutaten» è sostituita dall’espressione «aus Rohstoffen oder Zutaten, die keiner Hitzebehandlung nach Artikel 26 Absatz 2 HyV unterzogen wurden». In italiano, l’unica modifica è la precisazione che si tratta di un trattamento termico ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 e 3 dell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI, RS 817.024.1).

Dal punto di vista della sicurezza alimentare, è necessario distinguere tra il burro o i grassi lattieri fabbricati con materie prime o ingredienti che hanno subito un trattamento termico ai sensi dell’articolo 26 ORI e quelli da materie prime o ingredienti che non sono stati sottoposti a tale trattamento.

Articolo 93 lettera c

Il riferimento alla lettera b nell’articolo 93 lettera c è errato e viene corretto. Nel caso di uova liquide di cui all’articolo 57 capoverso 7 ORI deve essere apposta, in aggiunta all’indicazione di cui alla lettera a, la dicitura «uova liquide non pastorizzate - da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l’ora in cui sono state sbattute.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l’economia

Al fine di evitare inutili ostacoli al commercio, l’obbligo di dichiarare il nome comune e il nome scientifico nella denominazione specifica dei prodotti della pesca è limitato ai prodotti elencati alle lettere a–c dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.