Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria USAV
Commento relativo alla
modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate
alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale
commestibile
(ODOV, RS 817.022.17)
del ...
I. Situazione iniziale
Con l’attuale revisione l’ordinanza viene adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. L’elenco di divieto delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari secondo l’allegato 1 è stato aggiornato ed esteso per includere sostanze vegetali e singoli preparati specifici con queste sostanze. Anche questi non possono essere utilizzati come derrate alimentari o aggiunti ad esse. Nel settore degli oli d’oliva, la modifica riguarda l’estensione delle procedure per le prove organolettiche. Per gli aceti è prevista una deroga per l’aceto di vino di riso. Inoltre, nell’allegato sui funghi commestibili (allegato 4) viene apporta una correzione delle denominazioni del precedente fungo Chlorophyllum rhacodes. Per quanto riguarda il cioccolato devono essere inclusi nell’allegato 6 le definizioni e i requisiti per il cioccolato e il cioccolato al latte con un requisito di qualità analogo all’articolo 3 numero 5 della direttiva UE 2000/36/CE1.
II. Commento alle singole disposizioni
Art. 3
L’allegato 1 comprende ora anche le sostanze e i singoli preparati specifici ottenuti dalle piante. L’allegato 1 è pertanto suddiviso in una nuova parte A e in una nuova parte B. L’articolo 3 è esteso di conseguenza.
Art. 12 cpv. 5 e 6
Le prove organolettiche previste, che prima si basavano sul regolamento (CEE) n. 2568/912, sono ampliate con «procedimenti equivalenti». Questi ulteriori procedimenti equivalenti ammessi devono essere procedimenti convalidati che forniscono risultati comparabili ai procedimenti applicati secondo il regolamento (CEE) n. 2568/91.
Art. 104 cpv. 2 lett. f
Nel definire gli altri tipi di aceto di fermentazione, l’elenco non esaustivo è completato con l’esempio dell’aceto di vino di riso.
1 Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.
2 Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604, GU L 250 del 30.9.2019, pag. 14. BLV-D-FD623401/214