Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 105 cpv. 1 lett. a

Un’eccezione si applica all’aceto di vino di riso per quanto riguarda l’acidità totale calcolata come acido acetico. Deve contenere almeno 40 g per litro, a differenza di tutti gli altri aceti di fermentazione, che devono contenere almeno 45 g per litro di acidità totale calcolata come acido acetico. Il contenuto di acidità totale, calcolato come acido acetico, di molti aceti di vino di riso asiatici è di almeno 40 g per litro.

Allegati

Allegato 1

Attualmente, solo le piante sono elencate nell’allegato 1, ma non le sostanze o i singoli preparati a base di piante. Ora sono inclusi anche le sostanze e alcuni preparati con sostanze vegetali. L’allegato 1 è quindi ora suddiviso in parte A e parte B. La parte A elenca le piante e le parti di piante (compresi i loro preparati) e la parte B elenca le sostanze e i preparati contenenti queste sostanze, il cui impiego non è consentito nelle derrate alimentari.

Con il regolamento (UE) n. 2021/4683, le sostanze e i preparati a base di foglie delle specie Aloe vengono vietati nell’UE per l’utilizzo nelle derrate alimentari perché sono nocivi per la salute. Anche in Svizzera, al posto delle piante Aloe vera (succo di foglie [essudato]) e Aloe ferox (succo di foglie [essudato]), sono ora inclusi nella nuova parte B dell’elenco di divieto le sostanze aloe-emodina, emodina e dantrone e tutti i preparati contenenti queste sostanze, così come i preparati da foglie di specie Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene. L’Aloe vera (succo di foglie [essudato]) e l’Aloe ferox (succo di foglie [essudato]) sono quindi stralciati dalla parte A.

L’allegato 1 parte A viene aggiornato (ad es. con le denominazioni scientifiche e tedesche) e ampliato con le piante che sono state incluse nella seconda edizione degli elenchi di sostanze del Governo federale e degli Stati federali dalla Germania4 (elenco delle piante) e che, a causa dei loro rischi, non sono adatti per l’uso come o nelle derrate alimentari indipendentemente dal dosaggio.

Allegato 2

Attualmente si applicano i metodi di campionamento e di analisi secondo le disposizioni degli allegati Ia e II–XX del regolamento (CEE) n. 2568/91. D’ora in avanti sono possibili anche procedimenti equivalenti.

Allegato 4

La nuova letteratura europea utilizza la denominazione di Chlorophyllum olivieri per il Chlorophyllum rhacodes invece di Chlorophyllum rhacodes (o anche rachodes). La denominazione di questa specie di funghi dovrebbe essere adattata secondo la denominazione attuale.

Allegato 6

Nell’allegato 6 sono ora inclusi i requisiti che si applicano nell’UE secondo l’articolo 3 numero 5 della direttiva 2000/36/CE5 per il cioccolato e il cioccolato al latte con un requisito di qualità. Lʼobiettivo è anche quello di armonizzare i requisiti di questi prodotti con le specifiche europee.

I requisiti di qualità pubblicizzati possono essere, ad esempio, per il «cioccolato con requisito di qualità» (n. 6.5) il «cioccolato fondente» e per il «cioccolato al latte» (n. 7.8) il «cioccolato al latte intero».

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3 Regolamento (UE) 2021/468 della Commissione, del 18 marzo 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene, GU L 96 del 19.3.2021, pag. 6.

4 «Elenco delle sostanze adottato dal Governo federale tedesco e dagli Stati federali – con la partecipazione di esperti da Germania, Austria e Svizzera», www.bvl.bund.de/stofflisten

5 Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.