Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di

veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza del DFI sugli

integratori alimentari

(OIAl, RS 817.022.14)

del ...

I. Situazione iniziale

Con l’attuale revisione l’OIAl viene adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dell’UE.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 3 cpv. 1, art. 4 lett. b e 7 lett. f

La disposizione sullʼindicazione della denominazione specifica (art. 3 cpv. 1) è adattata allʼarticolo 6 capoverso 1 della direttiva 2002/46/CE1. In futuro, come denominazione specifica del prodotto sarà sufficiente «integratore alimentare». Lʼobbligo di indicare i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o lʼindicazione della natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze ai sensi dellʼarticolo 6 paragrafo 3 lettera a della direttiva 2002/46/CE vengono eliminati come integrazione alla denominazione specifica (attualmente allʼart. 3 cpv. 1) e inseriti nellʼarticolo 3 capoverso 7 lettera f. Si tratta di un allineamento con il diritto UE.

Per poter fare riferimento a un’altra sostanza, almeno il 15 % della quantità massima secondo

l’allegato 1 parte B deve essere contenuta per dose giornaliera raccomandata. La quantità massima è basata sulla protezione della salute e non sul fabbisogno. In singoli casi, quindi, una quantità

significativa può essere presente anche se è contenuto meno del 15 % della quantità massima.

L’articolo 3 capoverso 4 lettera b è quindi integrato in modo che una deroga a questa disposizione sia possibile in via eccezionale se sulla base di dati e informazioni scientifici universalmente riconosciuti si può dimostrare che la sostanza è presente in una quantità tale che è idonea a ottenere un effetto nutritivo o fisiologico. Questa prova deve essere documentata nell’ambito del controllo autonomo.

Allegati

Allegato 1 parte A

Il nicotinamide riboside cloruro è stato autorizzato nell’UE mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/162 come nuovo tipo derrata alimentare da utilizzare negli integratori alimentari con una quantità massima di 300 mg negli integratori alimentari per la popolazione adulta generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento) e 230 mg per le donne in gravidanza e in allattamento. Con il

1 Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, GU L 183, 12.7.2002, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/418, GU L 83 del 10.3.2021, pag. 1.

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/16 della Commissione, del 10 gennaio 2020, che autorizza l’immissione sul mercato del nicotinamide riboside cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, GU L 7 del 13.1.2020, pag. 6. BLV-D-FD623401/220