Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale di sicurezza alimentare e di

veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza del DFI sulle

bevande

(RS 817.022.12)

del ...

I. Situazione iniziale

Con l’attuale revisione l’ordinanza viene adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. Nel settore delle bevande spiritose, questo riguarda il chiarimento dell’uso di latte e prodotti a base di latte nel liquore a base di uova, la precisazione delle disposizioni per il «London Gin» e l’uso della denominazione «dry». È stata aggiunta la categoria di bevande spiritose mancante «topinambur». Nel caso delle bevande contenenti caffeina, la modifica riguarda un chiarimento del tenore massimo ammissibile di caffeina per razione giornaliera. Inoltre, il termine tedesco «Coffein» deve essere scritto allo stesso modo in tutto lʼatto normativo, motivo per cui «Koffein» è sostituito da «Coffein».

II. Commento alle singole disposizioni

Indicazione generale

Lo scopo dellʼindicazione generale è quello di armonizzare il termine tedesco «Coffein» in tutto lʼatto normativo. Di conseguenza, il termine «Koffein» è sostituito da «Coffein».

Articolo 38 capoverso 1

Nel precedente capoverso 1 è stato regolamentato che il tenore di caffeina non deve essere superiore a 160 mg per razione giornaliera secondo l’allegato 7 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM). Ciò significa che è consentito un massimo di 160 mg di caffeina per 500 g di bevanda contenenti caffeina. Non era chiaro se il tenore massimo di caffeina si riferisse sempre a 500 g di bevanda pronta, anche se nella caratterizzazione il produttore indica una razione giornaliera specifica per il prodotto. Questa ambiguità viene chiarita con questa modifica elencando ora esplicitamente entrambi i casi. Se nella caratterizzazione di una bevanda contenente caffeina (ad es. Energy Drink) è indicata una razione giornaliera specifica che si discosta dalla razione giornaliera secondo l’allegato 7 OAVM (ovvero meno o più di 500 g di bevanda), il tenore massimo ammissibile di caffeina di 160 mg si riferisce alla razione giornaliera dichiarata. Se la caratterizzazione non indica una razione giornaliera da non superare, il tenore massimo di caffeina ammesso di 160 mg si riferisce a 500 g di bevanda secondo l’allegato 7 OAVM.

Articolo 39 capoverso 1 lettera c numero 1 e capoverso 2

Sostituzione di un’espressione. Concerne soltanto il testo tedesco.

1 RS 817.022.32 BLV-D-FD623401/225