Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Commento relativo

alla modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate ali-

mentari destinate alle persone con particolari esi-

genze nutrizionali

(ODPPE, RS 817.022.104)

del ...

I. Situazione iniziale

Nell’ambito della presente revisione, l’ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE, RS 817.022.104) è stata modificata per adeguarla allo stato delle conoscenze scientifiche, per aumentare la sicurezza dei consumatori e dei bambini nella prima infanzia e per adeguarla ad alcune modifiche legislative introdotte dall’Unione europea.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 40 capoverso 4bis

Gli alimenti per sportivi commercializzati in forma concentrata come compresse espongono la popolazione a rischi paragonabili a quelli legati al consumo di integratori alimentari. La composizione di alcuni prodotti sul mercato può anche essere identica anche se uno è commercializzato come alimento per sportivi e l’altro come integratore alimentare. Per questo motivo, il DFI ha deciso di estendere l’obbligo per alcune indicazioni agli alimenti per sportivi. La presente modifica include tre nuove indicazioni che devono ora far parte delle informazioni da indicare sull’imballaggio degli alimenti per sportivi. L’obiettivo della modifica è quindi aumentare il livello di sicurezza per i consumatori, inclusi i bambini nella prima infanzia, per i quali non si può escludere un rischio per la salute in caso di ingestione accidentale di alcuni di questi prodotti.

Articolo 40 capoverso 4 ter

La dichiarazione del valore nutritivo degli alimenti per sportivi con un contenuto definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per gli sportivi non è più obbligatoria. Se queste sostanze figurano volontariamente nella dichiarazione del valore nutritivo, devono essere soddisfatti i requisiti dell’articolo 40 capoverso 4quater.

Articolo 40 capoverso 4 quater

Per gli alimenti per sportivi di cui all’articolo 37 lettera b, come già accade per gli integratori alimentari (cfr. art. 3 cpv. 4 dell’ordinanza del DFI sugli integratori alimentari [RS 817.022.14]), sono state introdotte quantità minime che devono essere rispettate per l’indicazione dell’una o dell’altra sostanza. In deroga all’allegato 10 parte A numero 2 OID, le quantità significative di vitamine e sali minerali sono espresse per la dose giornaliera raccomandata.

Articolo 40, capoverso 5

Il capoverso è abrogato. Le disposizioni sull'osmolarità relative all'isotonicità e all'ipotonicità sono ora contenute nell’ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID).Allegato 1

Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali 1/2