Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano
(OCCU, RS 817.023.41)
del ...
I. Situazione iniziale
La presente revisione adatta i requisiti per gli inchiostri per tatuaggi e per il trucco permanente a quelli del nuovo regolamento europeo (UE) 2020/20811.
Inoltre, vengono apportate all’ordinanza altre modifiche minori per tenere conto dell’evoluzione della legislazione europea e delle norme tecniche.
II. Commento alle singole disposizioni
Art. 2 cpv. 3
Per gli oggetti metallici inseriti come piercing nelle parti perforate del corpo, rispetto ad altri oggetti metallici che entrano a contatto con la pelle, si applica per il nichel un valore limite inferiore, pari a 0,2 μg per cm2 e settimana. Perché risulti chiaro che ciò si applica anche ad altre parti di orecchini con un maggiore contatto con la pelle, è stata adattata di conseguenza la formulazione dell’articolo 2 capoverso 3.
Art. 2a cpv. 1
La presente disposizione viene riformulata per chiarire che il livello massimo di cadmio nei gioielli e negli articoli di fantasia si applica solo alle parti a contatto con la pelle. Poiché il diritto svizzero in materia di derrate alimentari non può regolamentare gli aspetti ambientali, vi è quindi uno scostamento dal diritto europeo sui prodotti chimici, che disciplina invece tutti gli aspetti.
Art. 2b cpv. 1
Anche questa disposizione viene riformulata per chiarire che il contenuto massimo di piombo nei gioielli e nei prodotti di fantasia si applica solo alle parti che entrano in contatto con la pelle. Per la differenza con il diritto europeo sui prodotti chimici, si veda sopra.
Art. 5
Nel contesto dell’adozione dei regolamenti europei sugli inchiostri per tatuaggi e per il trucco permanente, questo articolo contiene ora solo i requisiti per i piercing e viene rinominato di conseguenza: «Requisiti relativi ai piercing».
Art. 5a
Con questo nuovo articolo vengono riprese le disposizioni del regolamento europeo (UE) 2020/2081 per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente. I valori massimi delle sostanze in questa applicazione si basano, da un lato, sulla loro presenza nell’elenco
1 Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente, GU L 423 del 15.12.2020, pag. 6. 061/2014/00084 \ COO.2101.102.1.254490 - 205.01.00.11 VL 1/3