Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Numero 2.2.2: vengono precisate e adattate le limitazioni delle ammine aromatiche primarie nei materiali e oggetti in silicone. Questa modifica riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (UE)
2020/124522.
Allegato 10
Adeguamento del testo con il link al sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Numero 1.1 / Tabella 1: vengono eliminate la colonna 6 nella tabella 1 e il commento alla colonna 6. Le colonne successive vengono spostate a sinistra. Le sostanze non valutate non sono più elencate nell’allegato 10. Tutte le sostanze che rispettano i requisiti di cui all’articolo 35 lettera c possono essere impiegate per la fabbricazione di inchiostri per imballaggi.
Numero 2.2: al numero 2.2.1 vengono eliminate le condizioni di impiego Parte B Sostanze. Le voci successive sulla limitazione di determinate sostanze vengono spostate in modo da colmare i buchi di numerazione.
Numero 2.2.2: vengono precisate e adattate le limitazioni delle ammine aromatiche primarie negli inchiostri per imballaggi. Questa modifica riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2020/124523.
Numero 2.2.5: sono state aggiornate le limitazioni all’impiego di diversi metalli e sostanze negli inchiostri per imballaggi che, nel rispetto dei relativi requisiti, possono essere utilizzati anche per la fabbricazione di sali ammessi. A tale scopo viene introdotta la tabella 3. Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124524.
Allegato 13
Numero 3: le regolamentazioni per i materiali a contatto con l’acqua potabile che riguardano vernici e rivestimenti sono ora elencate solo nell’OPPD e vengono quindi rimosse dall’ordinanza sui materiali e gli oggetti.
Allegato 15
Questo allegato di nuova introduzione contiene le informazioni che devono essere presenti sulla dichiarazione di conformità degli inchiostri per imballaggi. I requisiti corrispondono, per quanto possibile, a quelli per la dichiarazione di conformità dei materiali e oggetti di plastica di cui all’allegato 3.
III. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per l’economia
Non ci si aspettano ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Le ripercussioni di queste modifiche sull’economia dovrebbero essere limitate, visto che l’onere per l’invio dei dossier relativi alle sostanze per la parte B sottoposta a revisione e per il lavoro di conformità rientra in quello che già deve essere fatto in base al diritto vigente per attuare il controllo autonomo.
IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
La modifica persegue l’adeguamento al diritto europeo ed è pertanto compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.
22 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
23 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
24 Cfr. nota a piè di pagina n. 2. 5/5