Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Allegato 1 elenco 1

Il divieto di somministrare porro, cipolla, aglio e altre allioideae al bestiame da latte e agli animali tenuti nelle stalle è obsoleto dal punto di vista della sicurezza alimentare. A condizione che porro, cipolla, aglio o i loro componenti siano somministrati come alimenti solo in quantità tali da non pregiudicare la salute degli animali e la qualità del latte (art. 4 cpv.1), tale somministrazione è possibile. Porro, cipolla, aglio e altre allioideae devono quindi essere stralciate dall’allegato 1 elenco 1.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l’economia

Con l’abolizione della disposizione secondo cui la prima mungitura può essere immagazzinata per un massimo di 48 ore prima del trasporto all’azienda di trasformazione, si incentiva l’esistenza di piccoli caseifici di latte ovino e caprino.

Lo stralcio di porro, cipolla, aglio e altre allioideae dall’elenco 1 dell’allegato 1 degli alimenti per animali vietati permetterà ulteriori studi scientifici sull’alimentazione del bestiame da latte con aglio e suoi componenti.

Con queste modifiche il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.